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Tachigrafo e obblighi di formazione a carico delle imprese: ulteriori precisazioni

I Ministero dell’Interno (Direzione centrale per la polizia stradale), facendo seguito ad una precedente nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha diramato ulteriori chiarimenti per una corretta interpretazione delle disposizioni di un Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità contenente disposizioni sui corsi di formazione sull’utilizzo del cronotachigrafo analogico o digitale.

I chiarimenti ribadiscono come gli adempimenti in materia di formazione e controllo gravanti sulle imprese di trasporto o datori di lavoro di conducenti che utilizzano veicoli sottoposti alle prescrizioni comunitarie sul rispetto dei tempi di guida e riposo possano, in via facoltativa, essere assolti ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal Decreto sui corsi di formazione e sull’utilizzo del cronotachigrafo analogico e digitale.

L’adempimento degli obblighi formativi, secondo le modalità individuate nel suddetto Decreto, può essere valutato dalle autorità di controllo (polizia stradale, e nei ricorsi al prefetto, al giudice, di pace, di fronte al giudice penale) quale esimente della responsabilità delle imprese stesse ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 174 comma 14 del Codice della Strada.

Quella prevista dall’art. 174 comma 14 è una forma di responsabilità propria e diretta dell’impresa che sussiste (molto genericamente) tutte le volte in cui, precisano i chiarimenti, l’organizzazione dell’attività dei conducenti non sia avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamenti comunitari in materia e/o per non aver fornito agli stessi la necessaria formazione, adeguate istruzioni sul funzionamento dei tachigrafi ed avere omesso di effettuare i controlli periodici sul loro utilizzo.

La responsabilità delle imprese potrà essere del tutto esclusa non solo per aver correttamente formato, istruito e controllato i propri autisti (alla stregua, in forma volontaria e facoltativa, di quanto previsto dal Decreto sulla formazione) ma anche se, oltre a tali oneri, l’impresa sappia dimostrare di aver organizzato l’attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni dei predetti regolamenti comunitari.

Per informazioni e necessità di supporti oltre che per esigenze documentali è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di appartenenza.

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