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Manovra correttiva: in Gazzetta le modifiche al Codice dei contratti sui poteri dell’ANAC

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge, che, tra l’altro, modifica il nuovo Codice dei Contratti con riferimento ai poteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

La nuova disposizione sostituisce quella precedente, in tema di raccomandazioni vincolanti dell’ANAC, soppressa dal recente decreto correttivo.

In particolare, viene stabilito che:

  • l’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione di bandi, altri atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  • qualora l’ANAC, ritenga che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice dei contratti, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere sarà successivamente trasmesso alla stazione appaltante; qualora la stazione appaltante non vi si conformi entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo;
  • l’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri sopra individuati.
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