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Incentivi per assunzioni dopo l’apprendistato per conseguimento qualifica o diploma o per alternanza scuola-lavoro – I termini utili

Sono stati forniti dall’INPS i chiarimenti sull’incentivo che spetta al datore di lavoro presso cui il giovane lavoratore ha svolto un periodo di apprendistato duale per il conseguimento della qualifica professionale, i diplomi e il certificato di specializzazione tecnica superiore od almeno il 30% delle ore di alternanza scuola/lavoro obbligatoria prevista dai diversi ordinamenti.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzioni di giovani che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore nel 2017, purchè abbiano svolto almeno 120 ore di alternanza in caso di percorsi di istruzione tecnica o professionale e 60 ore in caso di percorsi liceali.

Le assunzioni si devono perfezionare entro sei mesi dal conseguimento del titolo o dal completamento del progetto di ricerca.

Sono incentivate le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed anche in apprendistato sia professionalizzante che di alta formazione e ricerca.

Gli incentivi spettano anche se il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con l’Agenzia di somministrazione tramite la quale si era effettuato il periodo di apprendistato duale, sia nel caso l’ex utilizzatore decida di assumere direttamente a tempo indeterminato il giovane lavoratore al quale precedentemente ha erogato la formazione durante il periodo di somministrazione.

L’importo dell’incentivo è pari allo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per tre anni fino  al massimo di 3.250 euro annui ad eccezione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Gli incentivi sono attribuiti (per le assunzioni da gennaio 2017 a dicembre 2018 ) fino ad esaurimento delle risorse previste e l’accesso alle agevolazioni avviene esclusivamente per via telematica e rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze con la quantificazione dell’impegno da parte del datore di lavoro. Successivamente l’INPS comunica l’accettazione o meno dell’istanza ed il datore di lavoro deve successivamente (entro 10 giorni) procedere all’assunzione comunicando gli estremi del contratto.

Per le assunzioni già effettuate dal 1° gennaio 2017 al 10 luglio 2017, le cui richieste saranno inoltrate nei 15 giorni successivi al 10 luglio 2017, l’ordine di accoglimento sarà quello cronologico rispetto alla data di assunzione. Invece le istanze relative alle assunzioni effettuate successivamente all’11 luglio 2017 vengono valutate secondo l’ordine di presentazione cronologico.

Per chiarimenti e per qualsiasi necessità è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria territoriale di appartenenza.

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