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Conguaglio retroattivo degli oneri di urbanizzazione: si consolida il no della giurisprudenza

E’ illegittima la richiesta di una somma ulteriore a titolo di aggiornamento del contributo di costruzione con riferimento ad opere per le quali il titolo edilizio sia già stato rilasciato.

L’orientamento dei giudici amministrativi è di ritenere che le delibere comunali che prevedono l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono essere applicate solo ai titoli rilasciati dopo la loro adozione e non anche a quelli antecedenti.

Alcune pronunce pongono però un’eccezione a tale regola generale. Precisamente, l’unica ipotesi in cui l’aggiornamento disposto successivamente può essere applicato in modo retroattivo è il caso in cui nel titolo abilitativo sia stata inserita l’espressa clausola “salvo conguaglio”.

Diverso il caso in cui l’Amministrazione abbia riconosciuto l’errore nel quale era incorsa quantificando l’importo del contributo in misura superiore a quella dovuta: in tal caso il titolare del permesso di costruire ha diritto ad ottenere il rimborso dell’eccedenza, che può esercitare nel termine di prescrizione decorrente dal momento in cui detto diritto può essere fatto valere, ossia da quando ha avuto comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’errore nel quale essa era incorsa.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Sede territoriale di riferimento.

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