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Anac: no al prezzo più basso per le manutenzioni, non sfavorire le PMI

Niente prezzo più basso per assegnare gli appalti e attenzione ai paletti di fatturato o ripartizione in lotti che potrebbero sfavorire la partecipazione delle piccole imprese riducendo la concorrenza. Sono alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida per l’assegnazione dei servizi di manutenzione degli immobili pubblicate dall’Autorità Anticorruzione.

Distinzione tra lavori e servizi

Il primo punto esaminato è la distinzione tra lavori e servizi. Sul punto l’Anac precisa che «se l’oggetto principale del contratto è costituito da servizi e i lavori, benché di valore economico superiore al 50%, assumono carattere meramente accessorio, l’appalto sarà inquadrato come appalto di servizi». Inoltre viene ribadito «come il concetto di “manutenzione” rientri nell’ambito dei lavori pubblici qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di servizi».

Criterio di aggiudicazione

Un’indicazione precisa riguarda il metodo da preferire per l’assegnazione delle gare di servizi di manutenzione. La preferenza va accordata all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Requisiti di partecipazione

In merito al fatturato l’indicazione è quella di non prevedere barriere tali da ridurre la concorrenza, impedendo la partecipazione delle PMI. Inoltre la richiesta di un particolare fatturato va comunque sempre motivata nel bando.

Suddivisione in lotti

Sul punto si sottolinea che «depone a favore del servizio integrato, a parità di altre condizioni, l’esistenza nel mercato di una pluralità di operatori economici (che possano eventualmente riunirsi in raggruppamento, consorzio o aggregazione di rete) in grado di rispondere ai requisiti minimi richiesti. Viceversa, qualora l’integrazione (in relazione alle dimensioni, varietà, specialità e complessità delle prestazioni richieste nel bando) determini una restrizione significativa del numero dei potenziali concorrenti, tale da poter compromettere lo sviluppo di un adeguato livello di concorrenza in gara, sarà opportuna un’impostazione di gara differente, ad esempio, tramite l’affidamento separato dei servizi che richiedono una particolare specializzazione, ovvero la suddivisione degli stessi in lotti funzionali nell’ambito della medesima gara».

Controlli e pagamenti

L’Anac suggerisce poi alcune strade per rendere efficienti i controlli in fase di esecuzione del servizio, in modo da permettere l’esclusione da gare successive di operatori «che abbiano svolto precedenti contratti con negligenza e malafede». Senza contare che «l’utilizzo concreto di tale facoltà rappresenta un disincentivo efficace a scoraggiare la presentazione di offerte contenenti ribassi eccessivi e/o livelli qualitativi concretamente insostenibili».

Oltre ai controlli però va anche garantito il puntuale pagamento delle imprese.

Per ogni chiarimento ed approfondimenti è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di riferimento.

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