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Pre-contenzioso, nuove regole Anac: meno richieste ma giudizi più “pesanti”

Meno pareri ma più rilevanti. L’Anac ha appena pubblicato la versione riveduta e corretta del suo regolamento in materia di pre-contenzioso.

Rispetto al testo in vigore emerge soprattutto la volontà di ridurre il numero di controversie che arrivano al giudizio dell’Autorità.

Non sarà più possibile fare istanza per le questioni “manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere”. La pronuncia dell’Anac dovrà avere un impatto pratico: se le parti non hanno più bisogno di una soluzione per mandare avanti la gara (magari perché è stata annullata), l’Autorità potrà passare avanti.

Saranno buttate nel cestino anche le domande “interferenti con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità”. Se c’è già in corso un’attività di vigilanza, non si potrà sovrapporre un procedimento di precontenzioso, duplicando gli impegni. Altra ipotesi di inammissibilità riguarderà le istanze “di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti”.

In questo caso, la questione è procedurale: l’Anac mette a disposizione delle parti un modulo unico da compilare. Chi non descrive la propria istanza seguendo lo schema, ma fa solo rimando agli allegati, viene immediatamente stoppato.

Altro modo per evitare perdite di tempo inutili: non andranno prese in considerazione le domande “volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici”. E non potranno essere esaminate le richieste relative “a gare di importo inferiore alla soglia di euro 40.000”.

Ultima novità, infine, è l’inserimento di un riferimento al formulario on line che sarà caricato a breve sul sito dell’Anac. In sostanza, la domanda potrà essere effettuata compilando una scheda su internet e non più solo tramite posta elettronica certificata, come è accaduto finora. Fino al varo di questo formulario, comunque, sarà utilizzabile la versione aggiornata dell’apposito modulo.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.

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