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Trasporti eccezionali: ancora chiarimenti dal Ministero

Con recente nota il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito nuovi chiarimenti per quanto riguarda i veicoli eccezionali e i trasporti effettuati in condizioni di eccezionalità.

Per le macchine operatrici si precisa che come previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della strada occorre indicare sulla carta di circolazione i dati completi dell’impresa alla quale è affidata l’utilizzazione della macchina operatrice; in assenza di diverse disposizioni, la locazione senza conducente e il comodato d’uso soggiacciono a tale obbligo, sostitutivo della registrazione, e la carta di circolazione deve riportare i dati completi dell’impresa locataria o comodataria.

La nota fornisce, inoltre, chiarimenti operativi sulla presentazione della richiesta di autorizzazioni singole o multiple e su come, ad esempio, deve essere “descritto” il carico.

Viene precisato che il veicolo avente le caratteristiche del mezzo d’opera, immatricolato a nome o in disponibilità di impresa che effettua il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia deve essere obbligatoriamente classificato come tale, con esplicita annotazione sulla carta di circolazione.

Infine non necessitano di autorizzazione al transito: i mezzi d’opera costituiti da autocarro isolato, dal complesso formato da autocarro e rimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili, ovvero dal complesso formato da trattore e semirimorchio attrezzato per il trasporto esclusivo dei materiali suddetti, o anche da trattore e semirimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili.

In ogni caso, per poter circolare sulla viabilità ordinaria, indifferentemente se a vuoto o a carico, essi sono assoggettati al pagamento dell’indennizzo d’usura, alla tassa di possesso per il veicolo isolato, ovvero alla tassa di possesso integrata con la rimorchiabilità per il complesso.

Sulla viabilità autostradale è inoltre dovuta una ulteriore somma, pari alla normale tariffa maggiorata del 50%, da versare insieme alla tariffa normale alle porte controllate manualmente.

E’ sempre necessaria l’autorizzazione per i complessi mezzi d’opera adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici (autotreni e autoarticolati); in tal caso è sempre dovuto l’indennizzo di usura per il veicolo trainante, mentre per il veicolo trainato l’indennizzo varia se si è sulla viabilità ordinaria o su quella autostradale.

Il pagamento dell’indennizzo di usura costituisce l’imprescindibile presupposto per la circolazione dei mezzi d’opera; in difetto di tale presupposto i suddetti veicoli o complessi di veicoli non hanno titolo alla circolazione, e dunque non possono essere rilasciate autorizzazioni.

Per approfondimenti e necessità è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.

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