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Superficie ai fini TARI indicata nella visura catastale

L’Agenzia delle Entrate, in un’ottica di trasparenza e semplificazione, rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi di tipo A – B e C, nonché la superficie ai fini TARI.

Questa la novità annunciata dall’Amministrazione finanziaria, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto le città di Brindisi, Foggia e Ravenna.

L’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, di rendere nota nelle visure catastali anche la superficie utile ai fini TARI delle unità immobiliari (gruppo A, B e C), consentirà ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dal Comune, nonché la correttezza degli accertamenti della tassa sui rifiuti.

In merito, si ricorda che ai fini TARI, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

In alcuni casi non si tiene conto di balconi, terrazzi ed altre aree scoperte di pertinenza.

I Comuni, ai fini dell’accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto, possono considerare come superficie imponibile ai fini TARI l’80% della superficie catastale calcolata secondo previsti criteri normativi.

L’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, di dichiarare nelle visure catastali la superficie ai fini TARI, può essere un aiuto per i contribuenti per verificare la correttezza della pretesa tributaria avanzata dai Comuni.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il proprietario riscontri una incoerenza tra i dati della planimetria del catasto e la superficie calcolata, può inviare le proprie osservazioni attraverso una apposita procedura on-line.

Con riferimento agli immobili non dotati di planimetria catastale e, pertanto, privi del dato relativo alla superficie, l’Agenzia chiarisce che i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento mediante una apposita procedura predisposta.

Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”.

Per informazioni normative, sulle procedure ed eventuali esigenze di rapporti con le Amministrazioni competenti è possibile rivolgersi agli uffici dell’ Associazione Territoriale di riferimento.

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