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Unità produttiva in edilizia – Precisazioni

L’INPS ha emanato recenti istruzioni nelle quali fornisce alcune precisazioni rispetto alle novità intervenute sugli ammortizzatori sociali introdotte dal Jobs act (vedasi nostra notizia del 10 dicembre 2015 dal titolo “Ammortizzatori sociali “cigo e cigs”: le istruzioni sul jobs act 2015″).

I chiarimenti riguardano, in particolare, il concetto di unità produttiva nel settore dell’edilizia perché su questo concetto derivano importanti eventuali benefici ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali.

Pertanto, a proposito di unità produttiva, l’Istituto precisa che “nel settore dell’edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, deve essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi (“data presunta fine cantiere” – quadro B).

Le suddette caratteristiche devono essere dimostrate, evidenzia l’INPS, dall’azienda allegando la documentazione probatoria alla domanda”.

Naturalmente queste condizioni devono essere collegate anche al concetto generale di unità produttiva come delineato nella precedente circolare INPS sul Jobs act citata.

Per ogni approfondimento e necessità operative di assistenza e documentali è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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