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Operativo dal 19 gennaio il decreto che allarga il «club dei superspecialisti»

Operative dal 19 gennaio le novità sulla qualificazione delle imprese «superspecialistiche».

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Infrastrutture che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad lato contenuto tecnologico.

In particolare, il provvedimento serve a dare attuazione alla norma che vieta il prestito di requisiti tra imprese (avvalimento) quando in ballo c’è l’esecuzione di opere ad «elevato contenuto tecnologico» o di «rilevante complessità tecnica» di importo superiore al 10% del «valore totale dei lavori». In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione scatta l’obbligo di costituire un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) verticale con l’impresa abilitata.

Per queste opere infatti il subappalto è ammesso solo fino al 30% e «non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso».

Da notare che la quota di subappalto relativa all’assegnazione delle opere superspecialistiche non è computato ai fini del raggiungimento del tetto del 30% del valore del contratto entro il quale è ammesso il subappalto.

Il provvedimento prevede due nuove categorie (barriere paramassi OS12-B e strutture in legno, OS32 ) che fanno salire a 15 il numero delle lavorazioni ad alto contenuto tecnologico.

Inoltre, il decreto individua alcuni requisiti di specializzazione necessari a ottenere la qualificazione nelle opere super-specialistiche, con particolare riferimento a: specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico. Nel caso delle barriere stradali, paramassi e delle strutture in cemento armato è previsto anche l’obbligo di dimostrare la disponibilità di uno stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Le disposizioni contenute nel decreto varranno solo per le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

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