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Anteprima chiusura liti fiscali pendenti 2017

Il testo del decreto legge annunciato da Governo e commentato dalla stampa non è ancora stato pubblicato per cui è plausibile pensare che sia ancora allo studio per le modifiche e le correzioni dell’ultim’ora.

La misura inerente la definizione delle liti fiscali pendenti, è stata già inserita nel DEF approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile ed annunciata nel comunicato stampa.

Al punto 2) del DEF si parla della Definizione agevolata delle controversie tributarie, nel quale si prevede la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017).

Come funzionerà?

Possono essere definiti le liti pendenti al 31 dicembre 2016 con controparte l’Agenzia delle Entrate.

Il termine di lite pendente fa ritenere che sono esclusi tutti gli atti di accertamento che non sono stati impugnati e quindi si sono resi definitivi.

La definizione avverrà con il pagamento delle sole imposte dovute senza le sanzioni e gli interessi di mora.

La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre e il pagamento potrà essere effettuato in tre rate se l’importo dovuto supera i 2000 euro.

La definizione della lite poggerà sull’atto impositivo senza considerare gli esiti eventuali intervenuti nel giudizio, cioè senza tenere conto delle sentenze di primo e secondo grado.

La definizione di liti pendenti per sole sanzioni dovrebbe poter essere definitiva a costo zero.

Sulla base delle notizie fino adesso diffuse la nuova sanatoria liti pendenti 2017, dovrebbe  funzionare allo stesso modo della precedente, con la differenza che sarà possibile pagare a rate l’importo condonato.

La scadenza domanda chiusura liti pendenti, dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017 e i contribuenti interessati, dovranno rinunciare a qualsiasi causa in atto con l’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, la rinuncia alla causa, sarà uno dei requisiti fondamentali richiesti per accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, ed ottenere un forte sconto sull’importo indicato nell’atto impugnato in primo grado e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’accertamento.

Per adesso si sa solo che, i contribuenti, interessati ad accedere al condono liti fiscali pendenti 2017, dovranno inviare l’apposita domanda entro la scadenza del 30 settembre 2017 e pagare l’importo ricalcolato sulla base delle regole della definizione agevolata a rate.

Per la chiusura liti pendenti 2017, è consentita la rateizzazione al massimo in 3 rate, di cui:

  • Prima rata: si paga il primo 40% entro il 30 settembre 2017;
  • Seconda rata: si paga il secondo 40% entro fine novembre 2017;
  • Terza ed ultima rata: si paga il restante 20% entro il 30 giugno 2018.

Il contribuente può chiedere la definizione delle liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.

Le liti pendenti per le quali il contribuente può chiedere di sanare e che possono, pertanto, rientrare nel “Condono liti fiscali 2017” sono tutte quelle controversie che:

  • il contribuente ha nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per le quali, è stato presentato ricorso senza che vi sia stata emessa sentenza definitiva da parte delle Commissione Tributari,
  • quelle già interessate da sentenza emessa alla data in cui si intende chiedere la definizione purché i relativi termini di impugnazione – anche per effetto di sospensione – alla stessa data non siano scaduti, ovvero, che non siano decorsi i termini per impugnare la sentenza emessa dalle Commissioni tributarie provinciali, regionali, centrale, dai Tribunali o dalle Corti d’appello. Può essere, pertanto, richiesta la sospensione dei termini della lite fiscale in caso di: ricorsi alla Cassazione, in riassunzione, appelli, controdeduzioni, costituzioni in giudizio;
  • sono considerate liti pendenti anche le controversie per le quali sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale, anche di inammissibilità, se non decorsi i termini per impugnarla.

La domanda può essere trasmessa:

Dai soggetti abilitati esclusivamente per via telematica tramite il servizio Internet (Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente, se in possesso delle credenziali di accesso al servizio o da soggetti intermediari quali commercialisti, professionisti, Caf ecc.

Presentata presso qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate che procederà all’invio. Per la compilazione dell’istanza si può utilizzare l’apposito software.

La domanda di definizione deve essere conservata fino alla definitiva conclusione della lite, insieme ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, sia in sede di definizione della lite pendente.

Per i supporti necessari anche in riferimento ad assistenze nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di appartenenza.

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