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Ambiente – D.M. sottoprodotti: dal Ministero nuovi importanti chiarimenti anche sulle Biomasse

Il Ministero dell’Ambiente è tornato nuovamente sul cosiddetto decreto sottoprodotti al fine di chiarire i numerosi dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’entrata in vigore del decreto stesso (si veda notizia del 31 marzo 2017 dal titolo “Ambiente e D.M. Sottoprodotti: dal Ministero i primi chiarimenti su iscrizione Camere di Commercio ed altri aspetti tecnici”).

In particolare, il Ministero ha ribadito che il D.M. sottoprodotti “non innova in alcun modo la disciplina sostanziale del settore”. Ne deriva che affinché un residuo possa essere considerato o meno come sottoprodotto e non come rifiuto è sempre e comunque necessaria la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa pregressa vigente.

Invero – ha chiarito il Ministero – lo scopo del decreto è quello di fornire ai soggetti interessati (operatori privati, enti di controllo, P.A.) uno strumento per “consentire una più sicura applicazione della normativa vigente” in materia di sottoprodotti ed agevolare la dimostrazione dei requisiti prescritti dalla legge.

Nella circolare viene anche evidenziato come “le modalità di prova” indicate nel decreto non vanno in alcun modo intese come esclusive e vincolanti, essendo sempre riconosciuta la piena libertà di dimostrare in altro modo e con altri mezzi la sussistenza delle condizioni necessarie per escludere un residuo dal regime dei rifiuti e poterlo trattare come sottoprodotto.

Tra le indicazioni fornite dal ministero si segnalano inoltre le seguenti:

– Relativamente alla piattaforma di scambio tra domanda ed offerta il ministero  chiarisce che l’iscrizione a tale piattaforma non rappresenta un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Si tratta solo di un elenco “contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi”. Ne deriva che la qualifica di un materiale come sottoprodotto prescinde dalla iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco, essendo sempre e comunque legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla pregressa normativa vigente, Con riferimento alle modalità per procedere all’iscrizione viene ribadito che spetta alle Camere di Commercio definire le procedure e la modulistica da utilizzare.

– Relativamente al trasporto la documentazione richiesta è quella ordinariamente impiegata per il trasporto delle merci.

Le altre importanti indicazioni riguardano la virtuosa gestione della Documentazione Contrattuale (per esempio: contratto scritto tra produttore o detentore e l’operatore che procede all’impiego), della Scheda Tecnica, dell’Allegato Tecnico Giuridico.

Relativamente, pertanto , alle citate documentazioni le indicazioni, in sostanza, si soffermano sulle:

  1. indicazioni relative al sottoprodotto che deve essere un residuo di produzione e non un prodotto con certezza che sarà riutilizzato senza manipolazioni e dimostrato tramite indici rivelatori anche indicando l’impianto o l’attività in cui sia riutilizzato (anche esistenza di un solido mercato del sottoprodotto);
  2. indicazioni sull’importanza dei tempi di deposito e loro superamento;
  3. documentazione contrattuale con certezza di utilizzo;
  4. i soggetti che intervengono nella gestione con responsabilità o meno del detentore precedente rispetto ad eventi sopravvenuti;
  5. il processo di produzione da cui origina il sottoprodotto e le caratteristiche del materiale che deve essere impiegato e le modalità di gestione;
  6. utilizzo senza trattamento;
  7. legalità di utilizzo;
  8. il trattamento che può eventualmente avvenire ma all’interno della normale pratica industriale;
  9. sulle Biomasse con riferimento al trattamento come normale pratica industriale, con riferimento alla loro legalità di utilizzo e con riferimento all’impiego delle Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia.

Specifici ausili in materia possono essere messi a disposizione degli interessati rivolgendosi alla sede Territoriale di riferimento.

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