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Credito d’imposta riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere dopo le novità 2018

Con le dichiarazioni dei redditi del 2018, riferite all’anno di imposta 2017, è possibile usufruire del credito d’imposta per:

  • la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere;
  • favorire l’imprenditorialità nel settore turistico.

Tale credito è stato ampliato tanto dalla Legge di bilancio 2017, che da quella del 2018.

In particolare, il credito d’imposta, originariamente previsto a favore delle sole imprese alberghiere, è stato esteso:

  • agli agriturismi dalla legge di bilancio 2017;
  • agli stabilimenti termali, questi ultimi anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, dalla legge di bilancio 2018.

Si ricorda che il credito è stato previsto:

  • per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 dall’ art. 10 del D.L. 83/2014 con aliquota al 30% ripartibile in 3 quote annuali di pari importo;
  • per i periodi d’imposta 2017 e 2018 dalla legge n. 232/2016 nella misura del 65% e va ripartito in due quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta utilizzabile dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi, ed è utilizzabile in compensazione. In particolare per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo “6850”.

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento dell’agevolazione.

La legge di bilancio 2017, approvata a fine 2016, ha confermato anche per gli anni 2017 e 2018 il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, reso disponibile per la prima volta nel 2015 e poi replicato nei due anni successivi.

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha ha previsto l’aumento del credito d’imposta dal 30% al 65% delle spese sostenute e ammesse alla procedura, infatti la norma risalente al 2015 (TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE) prevedeva inizialmente un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), D.P.R. n. 380/2001). Tra queste rientrano ad esempio, come precisato dal D.M. 07.05.2017, le spese relative al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma, gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico, ecc. Con la finanziaria 2016 sono state esplicitate tra le spese agevolabili anche quelle per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le modalità previste dall’art. 11, D.L. n. 112/2008;
  • incremento dell’efficienza energetica (installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo, ecc).;
  • eliminazione delle barriere architettoniche ex Legge n. 13/89 e D.M. n. 236/89, tenendo conto anche “dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” (sostituzione di finiture, gli interventi di natura edilizia quali il rifacimento di scale e ascensori, la realizzazione ex novo di impianti sanitari dedicati alle persone portatrici di handicap;
  • “ulteriori interventi”, compresi quelli per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo.

Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico/alberghiere

  • aliquota del 65%
  • ripartibile in 3 quote annuali di pari importo
  • utilizzabile in compensazione con F24 con codice tributo 6850
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