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Industria 4.0: bonus formazione del personale, le istruzioni del Mise

Tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito, possono beneficiare del credito d’imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0 , sostenute nel 2018.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 22.06.2018, del Decreto interministeriale del 4 maggio 2018, sono state definite le disposizioni applicative dell’incentivo fiscale.

Sono ammissibili all’agevolazione le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0», in particolare le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

  1. big data e analisi dei dati;
  2. cloud e fog computing;
  3. cyber security;
  4. simulazione e sistemi cyber-fisici;
  5. prototipazione rapida;
  6. sistemi di visualizzazione, realta’ virtuale (RV) e realta’ aumentata (RA);
  7. robotica avanzata e collaborativa;
  8. interfaccia uomo macchina;
  9. manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  10. internet delle cose e delle macchine;
  11. integrazione digitale dei processi aziendali.

Tali attività sono agevolabili a patto che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato da contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Spese ammissibili

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonchè delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge di Bilancio 2018 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri precedentemente indicati, non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Misure del credito d’imposta e modalità di fruizione

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dall’art. 6 del presente decreto, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’utilizzo in compensazione il credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente  previste dal Piano nazionale industria 4.0, introdotto con la Legge di Bilancio 2018,  è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

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