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Sismabonus: no all’agevolazione senza asseverazione (Risposta AdE n. 31/2018)

L’asseverazione tardiva di un intervento agevolabile con Sismabonus non consente in ogni caso l’ottenimento dei benefici fiscali.

Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate in una recente Risposta, in replica all’istanza di un contribuente che intende demolire un edificio murario con gravi carenze statiche e ricostruirne uno nuovo a destinazione abitativa, con medesimi perimetro e volumetria.

Considerato che al titolo urbanistico abilitativo dell’intervento edilizio il contribuente non ha allegato alcuna asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, conseguibile a valle dei lavori, questi chiede ora se sia possibile fruire del citato Sismabonus, presentando tardivamente l’asseverazione prevista dalla norma fiscale.

L’Agenzia delle Entrate conferma che l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e conseguibile con l’esecuzione dello stesso e le attestazioni del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori rispetto al progetto devono essere “depositate presso il … sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali”.

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