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Ricorsi contro l’aggiudicazione? Per far scattare il conto alla rovescia la PA deve motivare la decisione

Il termine per l’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’intervenuta aggiudicazione decorre dal momento in cui l’ente appaltante ha trasmesso il provvedimento di aggiudicazione con la relativa motivazione, non essendo sufficiente la mera comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione.

E’ questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, che ha così risolto una questione interpretativa derivante da un difetto di coordinamento tra Codice del processo amministrativo e Codice dei contratti pubblici, conseguente al mancato adeguamento della disciplina sul termine di impugnazione contenuta nel primo alle novità introdotte dal secondo.

Le conclusioni cui giunge il Consiglio di Stato in relazione all’aggiudicazione consentono di svolgere qualche ulteriore considerazione con riferimento ai provvedimenti di ammissione/esclusione dei concorrenti alle gare.

E’ noto che, con una previsione fortemente innovativa e non priva di criticità, il nuovo Codice Appalti ha previsto che i provvedimenti di ammissione/esclusione vanno necessariamente impugnati entro trenta giorni decorrenti dalla loro pubblicazione sul profilo del committente dell’ente appaltante. Tuttavia ai fini del decorso di detto termine si deve ritenere, in analogia con quanto previsto per i provvedimenti di aggiudicazione, che la pubblicazione non possa riguardare il provvedimento in sé, dovendo essere accompagnata anche dalla relativa motivazione.

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