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Illeciti professionali – Poteri di esclusione «extralarge» per le stazioni appaltanti

Il Consiglio di Stato conferma,con recente sentenza, che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della proposta di aggiudicazione di un appalto e che la stazione appaltante ha un ampio potere decisionale sull’individuazione degli illeciti professionali che consentono di escludere l’operatore dalla procedura di gara.

Le stazioni appaltanti hanno ampi margini di discrezionalità, a condizione di provare l’inaffidabilità del concorrente. Le elencazioni dei motivi di esclusione previsti dal Codice appalti, affermano i giudici, non sono tassative ma esemplificative, «nel senso che la stazione appaltante può ben desumere da altre circostanze, purché puntualmente identificate (…), il compimento di gravi illeciti professionali». La ratio della norma risiede infatti nell’esigenza di verificare l’affidabilità complessivamente considerata dell’operatore economico che contratta con la pubblica amministrazione per evitare, a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, che quest’ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale.

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