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La stazione appaltante può annullare la gara senza aggiudicare se ritiene l’offerta non conveniente

La facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta aggiudicataria sia ritenuta non conveniente o non idonea appartiene direttamente all’ente appaltante e non alla commissione giudicatrice. L’esercizio di tale facoltà rientra nella piena discrezionalità dell’ente appaltante e attiene a un apprezzamento di merito sindacabile davanti al giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti.

In questo senso si è espresso recentemente il Consiglio di Stato che affronta anche il tema dell’individuazione del momento da cui decorre il termine per l’impugnazione della mancata aggiudicazione, in relazione ai diversi atti di cui si compone la relativa procedura. Nel caso esaminato, l’ente appaltante aveva comunicato l’esercizio della facoltà di non aggiudicazione attraverso tre atti: una nota del Rup, una comunicazione a firma congiunta del Rup e del rappresentate dell’ente appaltante e l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. Quanto alla nota del Rup il giudice amministrativo ha evidenziato come la stessa non potesse considerarsi come atto conclusivo del procedimento, essendo piuttosto un atto endoprocedimentale come tale non suscettibile di autonoma impugnazione.

Ciò in quanto, nonostante la nota del Rup contenesse l’affermazione secondo cui la gara doveva intendersi annullata, lo stesso Rup aveva provveduto subito dopo a convocare nuovamente la commissione di gara, la quale a sua volta aveva proceduto a formulare una proposta di non aggiudicazione. Di conseguenza la nota del Rup veniva a porsi come un atto intermedio, che tuttavia non esauriva il procedimento amministrativo finalizzato all’esercizio della facoltà di non aggiudicazione. Diversa la valutazione operata nei confronti della successiva comunicazione a firma congiunta del rappresentante dell’ente appaltante e del Rup. In detta comunicazione veniva manifestata chiaramente la volontà di non aggiudicare l’appalto richiamando espressamente quanto previsto dal Codice appalti. La stessa si pone a tutti gli effetti come un atto conclusivo del procedimento e  va quindi considerata idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, che di conseguenza va proposta entro trenta giorni dalla sua avvenuta conoscenza.

Non assume alcun rilievo la circostanza che successivamente sia avvenuta la pubblicazione sul profilo del committente dell’avviso degli esiti della gara. Questo è infatti un adempimento previsto dal legislatore ai soli fini di trasparenza, per dare pubblicità alle decisioni dell’ente appaltante, ma non vale a spostare in avanti la decorrenza del termine per l’impugnazione.

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