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Sismabonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Per fruire del Sismabonus è necessario che le procedure autorizzatorie dell’intervento agevolato siano avviate dal 1° gennaio 2017 e, nei casi più incerti di procedimenti presentati a fine 2016 ed integrati nel 2017, può essere richiesta all’ufficio tecnico comunale l’attestazione sull’effettiva data di inizio della procedura.

Inoltre, nelle ipotesi di interventi di ristrutturazione in chiave antisismica, che comportino anche una variazione del numero delle unità immobiliari dell’edificio, il limite massimo di spese detraibili, pari a 96.000 euro, deve riferirsi alla situazione antecedente ai lavori agevolati.

Questi, in estrema sintesi, i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in una recente Risposta.

L’Agenzia affronta alcune questioni anche in tema di “Bonus mobili”, ossia la detrazione pari al 50% delle spese, da assumere entro il limite di 10.000 euro, sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori di recupero. In particolare, per gli acquisti di mobili effettuati nel corso 2018, l’agevolazione spetta a condizione che i lavori di recupero dell’unità da arredare siano iniziati dopo il 1° gennaio 2017. Anche per questa detrazione, l’Agenzia precisa che, per stabilire se i lavori di recupero siano iniziati dopo il 1° gennaio 2017, si può richiedere, all’Ufficio tecnico del Comune, l’attestazione sulla data effettiva di avvio della procedura autorizzatoria dell’intervento medesimo.

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