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Bonus Sud (esonero contributivo per le assunzioni): fornite le istruzioni per usufruirne

L’INPS, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo (Bonus Sud) per le assunzioni, anche con apprendistato professionalizzante, previsto dal “Decreto Crescita”.

L’incentivo, originariamente previsto per le assunzioni dal 1° maggio al 31 dicembre 2019 è stato esteso anche per le assunzioni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Oltre che con l’esonero strutturale per l’assunzione a tempo indeterminato dei giovani under 30, a determinate condizioni anche con le altre agevolazioni per le assunzioni esistenti, il bonus sud è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza.

Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha una età compresa tra i 16 ed i 34 anni (intesi come 34 e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato (è da considerare disoccupato anche il lavoratore titolare di un reddito da lavoro dipendente o autonomo di importo tale da non subire imposizione fiscale in quanto le detrazioni di lavoro azzerano l’imposta lorda). Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego retribuito da almeno 6 mesi.

L’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporto a tempo pieno indeterminato  che a tempo parziale indeterminato (anche a scopo di somministrazione) ed anche nei casi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato (ed in questo caso di trasformazione non è richiesto il requisito della disoccupazione).

Per usufruire del bonus bisogna trasmettere una domanda preliminare all’INPS: le istanze inoltrate nei primi 10 giorni dal 16 luglio 2019 saranno oggetto di una elaborazione cumulativa posticipata e tra queste , quelle relative ad assunzioni e trasformazioni effettuate fino al 15 luglio saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza del contratto. Le altre in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’esonero contributivo della durata di 12 mesi, di importo massimo pari a 8.060 euro, da applicare in quote mensili non superiori a 671,66 euro, dovrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.

Per ogni necessità ed approfondimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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