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Ecobonus e Sismabonus – Cessione del credito – Risposte dell’Agenzia delle Entrate

Esclusione dalla cessione del credito da ecobonus per interventi di recupero edilizio su unità immobiliari, in favore di una società non esecutrice dei lavori, della quale il beneficiario della detrazione è anche amministratore e socio.

La stessa esclusione opera anche in caso di cessione del credito da eco e sismabonus ad una ditta individuale subappaltatrice dei lavori, della quale il beneficiario della detrazione è il titolare.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in due recenti Risposte, ribadendo che:

  • nell’ipotesi di interventi su una singola unità immobiliare, agevolabili con l’ecobonus, la cessione del credito è ammessa unicamente in favore di soggetti privati, diversi dai fornitori, che siano «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione». Pertanto, il beneficiario del bonus fiscale non può cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad una società, che non ha eseguito gli interventi edilizi, della quale è amministratore e socio , in quanto viene meno il requisito del “collegamento contrattuale” richiesto dalla normativa;
  • in linea generale, la cessione del credito viene ammessa anche in favore dei subappaltatori che intervengono nell’intervento edilizio, ovvero nei confronti di coloro che forniscono i materiali per l’esecuzione dell’opera, trattandosi sempre di soggetti “collegati”, nel senso sopra precisato.

Rispetto a tale regola costituisce un’eccezione l’ipotesi in cui il beneficiario della detrazione (per lavori condominiali agevolabili con eco e sismabonus) sia anche il titolare della ditta individuale a cui sono state affidate, in subappalto, parte delle lavorazioni.

In sostanza, in tale fattispecie, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente non può cedere la detrazione a lui spettante alla ditta individuale (subappaltatrice), di cui lo stesso è titolare.

Infatti, con tale cessione si realizzerebbe, in concreto, la trasformazione in credito d’imposta della detrazione spettante, mentre la disciplina relativa alle due agevolazioni non consente al contribuente di fruire, in luogo della detrazione, di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione anche con altre imposte.

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