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Riacquisto della “prima casa” – Ok ai benefici anche se si mantiene il vecchio garage

Riconosciuti i benefici “prima casa”, con l’imposta di registro al 2%, le ipocatastali pari a 100 euro, nonché il corrispondente credito d’imposta, in caso di riacquisto, entro l’anno, di una nuova abitazione non di lusso, ed in presenza di un garage già posseduto nello stesso Comune ed acquistato a suo tempo con le medesime agevolazioni.

Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, cui è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile usufruire delle citate agevolazioni, nell’ipotesi in cui venga mantenuta la proprietà, nello stesso Comune, di un garage a suo tempo acquistato con i medesimi benefici “prima casa”.

In merito, l’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo i requisiti stabiliti per usufruire dell’agevolazione, conferma che i benefici “prima casa” non si applicano, tra l’altro, in caso di:

  • titolarità esclusiva di un altro immobile abitativo nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • titolarità di un altro immobile abitativo acquistato su tutto il territorio nazionale con le medesime agevolazioni.

Al riguardo, viene precisato che le citate limitazioni si riferiscono alla proprietà di altre “abitazioni”, mentre la normativa non fa alcun riferimento alla precedente titolarità di «unità immobiliari censite in categorie diverse da quelle abitative, ancorché acquistate fruendo dell’agevolazione “prima casa”».

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