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Bonus “prima casa”, l’Agenzia delle Entrate torna sui limiti alla fruizione

Negata l’agevolazione per l’acquisto della prima casa al contribuente che possiede, nel Comune in cui intende effettuare il nuovo acquisto, una casa locata a terzi. La locazione, infatti, non costituisce un motivo di assoluta inidoneità all’uso abitativo.

Consentita, invece, l’agevolazione al contribuente che, nel Comune in cui intende acquistare la nuova abitazione, possiede già un immobile comprato prima del 1993, quando l’aliquota IVA agevolata al 4% non era ancora limitata all’acquisto della “prima casa”.

In tal caso, va dimostrato che al momento del primo acquisto il contribuente fosse in possesso dei requisiti attualmente richiesti per la fruizione del bonus “prima casa” e resta fermo che la prima abitazione debba essere venduta entro 1 anno dall’acquisto della nuova.

Con queste due Risposte, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia nuovamente sul tema della fruizione del bonus per l’acquisto della prima casa nel caso in cui il contribuente sia in possesso di un altro immobile sito nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare.

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