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Nomina del Revisore nelle S.r.l.: nuovi limiti obbligatorietà

Con il Decreto Sblocca Cantieri sono stati fissati i nuovi limiti per la nomina del sindaco, revisore o collegio sindacale.

Il nuovo testo ha previsto una serie di modifiche importanti che riguardano l’organo di controllo della Società a responsabilità limitata.

Il recente decreto «Sblocca cantieri», infatti, ha modificato i limiti oltre i quali per le S.r.l. è obbligatoria la nomina del revisore (o collegio), qualora per due esercizi consecutivi si superino almeno uno dei seguenti limiti:

  • 4 milioni di attivo di stato patrimoniale;
  • 4 milioni di ricavi;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Il termine per la nomina del revisore è fissato al 16 dicembre 2019.

Prima dell’incarico però il revisore (o l’organo di controllo) incaricato dovrà verificare le condizioni indispensabili per lo svolgimento della revisione:

  • indipendenza
  • rischi
  • modalità di svolgimento dell’incarico.

Il revisore è tenuto a sottoporre all’azienda la proposta di «lettera di incarico», nella quale vanno descritte le condizioni, gli obiettivi, le responsabilità del revisore e quelle della direzione, così come i criteri che si utilizzeranno per fissare il compenso.

Il decreto legislativo n. 14/2019 ha introdotto la nuova disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che ha abrogato il termine “fallimento”.

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Modifiche apportate dal D.L. 32/2019 convertito

L’art. 2-bis, comma 2, D.L. 32/2019 convertito ha innalzato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore introdotti (poco tempo prima) dal decreto legislativo 14/2019 (in attuazione della legge 155/2017).

In particolare, il nuovo intervento del legislatore ha portato:

  • il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale da 2 a 4 milioni di euro;
  • il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni da 2 a 4 milioni di euro;
  • il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio da 10 a 20 unità.

L’art. 2477 c.c. resta immutato nella parte in cui prevede:

  • l’obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti sopra riportati;
  • la cessazione dell’obbligo di nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno degli stessi limiti sopra riportati.
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