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Fondo Salva Opere: il prossimo 24 gennaio scade il termine per la presentazione delle istanze

Scade il prossimo 24 gennaio 2020 il termine per la presentazione delle istanze per l’accesso al piano di ripartizione delle risorse previste per il 2019 dal cosiddetto “Fondo salva opere”.

Il Fondo è stato istituito per garantire il completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori, destinando le relative risorse a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti rimasti insoddisfatti di sub-appaltatori, sub-affidatari e di sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi fossero entrati in procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.

Le disposizioni del decreto che istituisce il Fondo si applicano alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro 200.000,00 e alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro 100.000,00, bandite a far data dal 30 giugno 2019.

Il Fondo è alimentato dal versamento del contributo pari allo 0,5 per cento dell’importo del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalto; nonché dalle somme pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l’anno 2020. Tali ultime somme sono, tuttavia, destinate esclusivamente ai crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità di soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019. Si precisa che, ove i crediti risultassero insoddisfatti dopo la data del 30 giugno 2019, questi troverebbero copertura nelle somme derivanti dal versamento del contributo dello “0,5” sopradescritto, sempre al ricorrere dei presupposti di legge in precedenza descritti.

Ai fini dell’accesso alle risorse del fondo, vengono previsti i seguenti passaggi:

  1. i soggetti titolari di crediti insoddisfatti presentano apposita istanza all’amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all’Allegato A del decreto. L’istanza deve essere corredata della documentazione attestante l’esistenza, l’esigibilità, l’importo del credito nei confronti dell’appaltatore, del contraente generale o dell’affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell’istanza;
  2. i soggetti destinatari dell’istanza certificano l’importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenute a farne richiesta.
  3. la certificazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato B, viene poi trasmessa al Ministero (fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it) e all’istante, dall’amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall’amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza;
  4. qualora l’amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale non si pronunci entro tale termine ovvero rigetti espressamente, in tutto o in parte, l’istanza, la medesima istanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, può essere trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Ministero, allegando la documentazione a fondamento dell’istanza, l’eventuale provvedimento di rigetto e ogni altro elemento o documento utile;
  5. il Ministero, compiuta l’opportuna istruttoria, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell’istanza documentata, può invitare l’amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale a provvedere o a pronunciarsi nuovamente entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni.

Quanto all’erogazione delle risorse, si prevede che, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date.

Nel caso in cui il 70 per cento dell’importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti  certificati e l’eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Per i crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, si prevede che, rispetto alle risorse stanziate per il 2019, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 verrà predisposto un unico piano di ripartizione entro il 6 marzo 2020.

Il Ministero, espletate le verifiche previste dallo stesso decreto, ed eseguiti gli eventuali pagamenti diretti dei debiti scaturenti da condizioni di irregolarità contributiva ovvero da cartelle di pagamento, provvederà al pagamento delle somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente indicato da ciascun soggetto beneficiario.

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