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Ritenute appalti/1. Sulle sanzioni c’è la moratoria fino al 30 aprile

Maglie strette sulle catene di appalti, alle quali si applicheranno a cascata i nuovi adempimenti. Applicazione degli obblighi a tutti i servizi intellettuali. Verifiche a carico dei committenti anche nel merito delle ritenute, senza limitare il controllo al solo aspetto cartolare. Ma, in positivo, una moratoria sulle sanzioni fino al prossimo 30 aprile.

Sono questi gli ingredienti principali di una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti.

Le prime precisazioni rilevanti arrivano sull’ambito di applicazione. Sono esclusi i condomini, perché non possono «detenere in qualunque forma i beni strumentali», e gli enti non commerciali. Sono esclusi i contratti stipulati con professionisti e i contratti di somministrazione lavoro. Mentre rientrano «tutte le ipotesi di somministrazione illecita di lavoro».

Una stretta molto forte arriva sulle catene lunghe di appalti: ciascun “soggetto della catena” committente, appaltatore e subappaltatore può rivestire la qualifica di “committente” ed è tenuto ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti. Di conseguenza anche l’appaltatore può essere considerato “committente” del subappaltatore.

La soglia di 200mila euro di contratti, al di sopra della quale si applicano gli obblighi, è riferita all’anno solare.

Rispettando alcuni presupposti indicati dalla legge si può essere esclusi dai nuovi obblighi e sarà possibile richiedere il Durf, il nuovo certificato di regolarità fiscale, all’Agenzia delle Entrate. Tra questi requisiti c’è di essere in attività da almeno 3 anni, avere proceduto alll’esecuzione di versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi pari almeno al 10% dei ricavi o compensi e non avere iscrizioni a ruolo o avvisi di addebito superiori ai 50mila euro. Per chi aderisce al consolidato fiscale, può essere fatta valere l’imposta teorica.

Si precisa altresì che nell’ultimo triennio potrebbero essere scaduti i termini per la presentazione di due sole dichiarazioni. In tale ipotesi il riscontro sarà effettuato su due dichiarazioni.

Una precisazione importante arriva sul concetto di utilizzo prevalente della manodopera, che «ricomprende tutte le tipologie di lavoro, manuale e intellettuale». Pertanto, le società di servizi rientrano a pieno titolo nel nuovo adempimento.

Inoltre viene chiesto al committente di verificare presso l’appaltatore, tra le altre cose, «che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua» e che ci sia «l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente». Inoltre, in caso di ritenute fiscali incongrue, «il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle».

Confini larghi anche per la definizione di sede: ricomprende «la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinato allo svolgimento dell’attività di impresa».

Nessuna sanzione è, però, prevista per il committente sino al 30 aprile 2020, se l’appaltatore ha determinato ed effettuato correttamente le ritenute fiscali anche senza deleghe di pagamento distinte, purché abbia fornito i dati necessari al committente.

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