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Bonus facciate, il punto sulle dichiarazioni necessarie e i documenti da conservare

Anche per il bonus facciate, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è necessario, alla fine dei lavori, inviare al Centro operativo di Pescara, la «dichiarazione di esecuzione» degli stessi, se questi sono di importo superiore a 51.645,69 euro.

I contribuenti devono conservare ed esibire, in caso di controllo, i seguenti documenti:

  1. le abilitazioni amministrative richieste (Scia, Cila o altro) o l’autocertificazione relativa al non obbligo di alcun titolo abilitativo (ad esempio, per la manutenzione ordinaria) e della data di inizio dei lavori;
  2. l’eventuale domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  3. le ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;
  4. le ricevute di pagamento degli altri «tributi locali sugli immobili»;
  5. l’eventuale delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per le parti comuni condominiali e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  6. l’eventuale dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori, se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile che non è un familiare convivente;
  7. l’eventuale comunicazione preventiva alla Asl;

8) le fatture e le ricevute fiscali della spesa e le ricevute dei bonifici «parlanti».

La mancata effettuazione dei predetti adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.

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