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Emergenza Coronavirus: intervento Garante Privacy e suggerimenti per adeguarsi alle indicazioni

Il Garante Privacy ha pubblicato un comunicato sui trattamenti di dati personali realizzati dai datori di lavoro per assicurare la tutela e la salute nei luoghi di lavoro a seguito della diffusione del Covid – 19, c.d. Coronavirus.

Tale comunicato, che inibisce ai datori di lavoro la raccolta, a priori e in modo sistematico e generalizzato, di informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali a coloro che accedono ai locali aziendali e agli uffici, limita fortemente l’implementazione – in ambito aziendale – di misure straordinarie e di natura precauzionale comportanti un trattamento dei dati personali.

COMUNICATO GARANTE PRIVACY

Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati
Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti

L’Ufficio sta ricevendo numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.

Al riguardo, si segnala che la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario.

I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.

L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Le autorità competenti hanno, inoltre, già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.

Pertanto, il Garante, accogliendo l’invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

Roma, 2 marzo 2020

Con riferimento al comunicato del Garante Privacy relativo ai trattamenti realizzati dai datori di lavoro per assicurare la tutela e la salute nei luoghi di lavoro a seguito della diffusione del Covid – 19, Confindustria ha elaborato una nota che propone alcuni suggerimenti utili alle imprese per conformarsi a tali indicazioni, in merito a:

  1. Adozione di policy di accesso ai locali aziendali e agli uffici;
  2. Indicazioni al personale.

Di seguito la nota di Confindustria

COMUNICATO DI CONFINDUSTRIA

Il 2 marzo scorso, il Garante privacy ha pubblicato  un comunicato sui trattamenti di dati personali realizzati dai datori di lavoro per assicurare la tutela e la salute nei luoghi di lavoro a seguito della diffusione del Covid – 19, c.d. Coronavirus.

In particolare, l’Autorità ha sottolineato come l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettino agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla Protezione civile, quali organi istituzionalmente deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica.

Pertanto, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

Tuttavia, il Garante privacy ha ricordato che resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, in tale quadro, il datore di lavoro può invitare il proprio personale a effettuare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.

Di seguito, alcuni suggerimenti per conformarsi alle indicazioni del Garante privacy.

  1. Adozione di policy di accesso ai locali aziendali e agli uffici

In via straordinaria e temporanea potrebbe valutarsi l’opportunità di adottare policy che vietino l’accesso ai locali aziendali e agli uffici ai soggetti non abbiano ottemperato agli obblighi e alle misure di natura precauzionale prescritti dalle autorità competenti.

In particolare, il divieto potrebbe essere rivolto a i soggetti che:

  • nei precedenti 14 giorni, abbiano transitato o sostato nelle zone a rischio epidemiologico, a meno che non abbiano ottenuto una liberatoria dall’autorità sanitaria competente. Infatti, i provvedimenti emergenziali adottati nelle ultime settimane (da ultimo, v. art. 3, comma 1, lett. g) del DPCM 1° marzo 2020) prevedano a carico dei soggetti interessati l’obbligo penalmente sanzionato di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di base per l’adozione delle necessarie misure;
  • nei precedenti 14 giorni, siano stati a contatto con soggetti a rischio e/o abbiano presentato sintomi influenzali anche lievi e non abbiano valutato con l’autorità sanitaria competente o con il medico di base le eventuali misure di precauzione da adottare.

Le policy potrebbero, altresì, evidenziare che entrando nei locali aziendali e negli uffici, il soggetto interessato si assume nei confronti dell’impresa ogni responsabilità in merito all’assenza di nessuna delle condizioni ostative all’accesso.

Al fine di rendere effettive tali policy, si suggerisce di portarle a conoscenza degli interessati, invitandoli a prenderne visione e ad attuare un comportamento collaborativo e responsabile. A tal fine, possono essere inviate comunicazioni individuali (es. al personale, ai fornitori, ai clienti), affissi appositi cartelli in prossimità degli accessi e/o distribuiti appositi vademecum.

Si potrebbe ipotizzare anche , in aggiunta, la presenza del medico competente al’ingresso delle aziende con compiti di informare i lavoratori in merito e consigliarli di non entrare in azienda in casi sospetti.

Inoltre, a beneficio dei soggetti che accedono ai locali aziendali e agli uffici:

  • per evitare il sovraffollamento agli accessi, si potrebbero stabilire fasce orarie per specifici ingressi (es. personale, fornitori);
  • possono essere messe a disposizione le misure precauzionali prescritte dalle Autorità e quelle ulteriori eventualmente adottate dall’impresa.
  1. Indicazioni al personale

In aggiunta alle comunicazioni sulle regole per l’accesso ai locali aziendali e agli uffici, si suggerisce di informare e sensibilizzare, attraverso comunicazioni individuali, informative in bacheca o sulla intranet e/o vademecum, i lavoratori su:

  • la circostanza che, in caso di impossibilità di accesso ai locali aziendali e agli uffici ai sensi dei divieti eventualmente previsti dalle policy di cui al precedente paragrafo n. 1, ove possibile potrebbe ricorrersi al c.d. lavoro agile;
  • le misure precauzionali prescritte dalle Autorità e su quelle ulteriori eventualmente adottate dal datore di lavoro;
  • la necessità di contattare il medico di base, il 112/118 o i numeri verdi regionali qualora si manifestino sintomi compatibili con quelli del Coronavirus (febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari, congiuntiviti, insufficienze respiratorie e, in casi più rari, disturbi intestinali e diarrea) e si sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta;
  • la necessità di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute. Al fine di facilitare tali comunicazioni, si potrebbero attivare dei canali dedicati, gestiti da personale appositamente preposto. In ogni caso, le questioni oggetto delle segnalazioni e i trattamenti di dati personali conseguenti dovrebbero essere gestiti in conformità alle prassi e alle procedure già vigenti nell’impresa.
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