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Ordinanza Protezione Civile n.686 dell’8.3.2020 – Transito, trasporto merci, filiera produttiva

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza coronavirus sono stati disposti dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile che dispone che l’articolo 1, comma 1, lettera a del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche.

E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività.

Non sono previste limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ordinanza Protezione Civile 8 marzo 2020

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