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Emergenza COVID19 (Coronavirus) – Adempimenti e strumenti a disposizione delle aziende – AGGIORNAMENTO 12/03/2020

In relazione all’attuale situazione di emergenza a seguito della diffusione del COVID19 (cosiddetto Coronavirus), ed in funzione dell’ENTRATA IN VIGORE DALLA DATA ODIERNA, 12/03/2020, del DPCM 11/03/2020, si riepilogano di seguito una serie di indicazioni che l’azienda potrà adottare per tutelare l’impresa stessa ed i propri collaboratori e ridurre le circostanze di contagio nonché gli strumenti, ad oggi applicabili, per fronteggiare gli effetti economici e finanziari della stessa emergenza.

Gli Uffici della Sede Territoriale di Confindustria restano a disposizione per ogni supporto e necessità.

Si procederà a fornire con tempestività ogni utile aggiornamento in merito.

1) INDICAZIONI OPERATIVE

A) OBBLIGHI E DIVIETI IN VIGORE SINO AL 03/04/2020:

  • Sono vietati assembramenti anche all’aperto.
  • Sono sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali.
  • Sono rinviati convegni e congressi.
  • Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.
  • Sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche (scuole di ogni ordine e grado ed Università).
  • Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, anche se collocati nelle medie e grandi strutture di vendita, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

B) OBBLIGHI E DIVIETI IN VIGORE DAL 12/03/2020 E SINO AL 25/03/2020 (in vigore dal 12/03/2020):

  • Restano aperte le aziende, fermo restando l’obbligo di favorire, laddove possibile, il lavoro a distanza (smart worknig) e di rispettare le prescrizioni igienico sanitarie. Vanno chiusi i reparti e settori delle aziende non indispensabili alla produzione, ricorrendo agli strumenti indicati nei capi successivi (ferie, permessi, congedi, ammortizzatori sociali). Vanno assunti protocolli anticontagio anche attraverso la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, ad eccezione di quelle indicate all’allegato 1 del DPCM 11/03/2020, sia di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
  • Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Restano, altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM 11/03/2020.
  • Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

C) MISURE PREVENTIVE PER AZIENDE

L’azienda dovrà consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa nel rispetto delle prescrizioni del DPCM 09/03/2020 e del DPCM 11/03/2020.

Dovrà attuare protocolli anticontagio mettendo a disposizione dei lavoratori Dispositivi di Protezione (dal 12/03/2020) quali, ad esempio: guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico.

Inoltre, dovrà provvedere a far rispettare le procedure per una accurata pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, con prodotti disinfettanti atti allo scopo.

Il lavoratore dovrà attenersi alle comuni misure preventive, quali la cura dell’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro e l’attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi influenzali.

Gli SPOSTAMENTI sull’intero territorio nazionale, anche nel medesimo comune, ed anche in caso di spostamenti a piedi, sono ammessi solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute.

Occorrerà attestare le motivazioni dello spostamento attraverso l’autocertificazione da redigere sul modulo allegato alla presente e-mail da esibire in caso di controllo da parte degli organi preposti, aggiornato al vigente DPCM 09/03/2020.

2) STRUMENTI PER LE AZIENDE

AMMORTIZZATORI SOCIALI (IN CASO DI SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELLE ATTIVITA’)

a) AZIENDE AMMESSE AGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA ORDINARIA

Le aziende con almeno 5 dipendenti e quelle già rientrati nel campo di applicazione degli strumenti ordinari, possono già accedere alle misure esistenti per superare la fase di criticità (Fondo di Integrazione Salariale (FIS, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), Contratto di Solidarietà (CDS).

Per la cosiddetta ZONA ROSSA sono previste delle procedure semplificate di accesso a detti strumenti. A seguito della istituzione della cosiddetta ZONA PROTETTA dal 10/03/2020 per l’intero territorio nazionale, si attende, a breve (le dichiarazioni rese dagli organi istituzionali indicano la prevista emanazione di un decreto per il 13/03/2020), un provvedimento con il quale si dovrebbe estendere l’utilizzo degli ammortizzatori sociali con dette procedure nei confronti di tutte le aziende dell’intero territorio nazionale.

b) AZIENDE ESCLUSE DAGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA ORDINARIA

Con l’istituzione, dal 10/03/2020, della cosiddetta ZONA PROTETTA relativa all’intero territorio nazionale, si attende, a breve (le dichiarazioni rese dagli organi istituzionali indicano la prevista emanazione di un decreto per il 13/03/2020), un provvedimento con il quale si dovrebbe estendere l’utilizzo degli ammortizzatori sociali nei confronti di tutte le aziende e di tutti i settori ad oggi esclusi da strumenti a sostegno del reddito per come già stabilito per la cosiddetta Zona Rossa.

Tali interventi in deroga dovrebbero avere una durata prevista di 3 mesi, efficacia potenzialmente retroattiva ed essere rivolti alle aziende con meno di 5 dipendenti ovvero ricadenti in settori ad oggi esclusi dal ricorso a strumenti ordinari.

La misura sarà applicabile sulla base dei termini e delle modalità operative che saranno rese note dagli Enti preposti.

ISTITUTI CONTRATTUALI

Le aziende potranno ricorrere all’istituto delle ferie, dei permessi, delle Riduzioni di Orario di Lavoro (ROL) nonché dei congedi retribuiti.

SMART-WORKING SEMPLIFICATO (IN CASO DI ATTIVITA’ REALIZZABILE ANCHE A DISTANZA ED IN REMOTO)

Per le attività realizzabili da remoto o a distanza, l’azienda può, in tutto il territorio nazionale attivare automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale.

L’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio.

MALATTIA

Qualora il lavoratore sia obbligato dalle Aziende Sanitarie Locali, a misure di permanenza domiciliare con sorveglianza attiva si potrà ricorrere all’intervento della malattia, seppur in assenza di una espressa previsione normativa in merito.

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si potrà procedere a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, in cui si dichiari che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

QUARANTENA VOLONTARIA

Qualora il lavoratore evidenzi la necessità di porsi in quarantena volontaria per aver avuto contatti con persone contagiate virus, e si trovi in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria, si potranno, in tale fase, utilizzare le ferie, i permessi ovvero altri istituti contrattuali. Qualora il responso dell’Azienda Sanitaria risulti successivamente positivo, l’assenza potrà essere rimodulata in malattia nei termini di legge.

TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE

Qualora vi sia un lavoratore che, per motivi sanitari, sia stato sottoposto a quarantena, l’azienda potrà procedere ad assumere, a tempo determinato, un altro lavoratore in sostituzione ai sensi delle norme vigenti.

3) SINTESI DEI PROVVEDIMENTI DI LEGGE ED AI RINVII DI SCADENZE NORMATIVE

PER TUTTA LA NAZIONE

Dichiarazione dei redditi precompilata 2020

Previsto il rinvio al 31 marzo dei termini.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:

  1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

PER LA COSIDDETTA “ZONA ROSSA”

ZONA ROSSA AL 12/03/2020 – Lombardia (intera Regione), Veneto (Province di Venezia, Padova, Treviso), Emilia Romagna (Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini), Piemonte (Province di Asti, Alessandria, Novara, Verbanio Cussio Ossola, Vercelli), Marche (Provincia di Pesaro Urbino)

Bollette

Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei pagamenti delle utenze relative all’energia elettrica, acqua e gas.

Contributi previdenziali e assistenziali

Sospensione fino al 1° maggio 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Sarà possibile riprendere gli adempimenti dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia), possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 1° maggio 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Le disposizioni si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia al 2 marzo 2020

Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio

Sono sospesi:

  1. fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  2. fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
    1. le domande di iscrizione alle camere di commercio;
    2. le denunce di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
    3. il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
    4. la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ZONA ROSSA

I datori di lavoro che presentino domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o di accesso all’Assegno Ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto.

Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni facenti parte della “zona rossa”, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive, previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

Le prestazioni di sostegno al reddito summenzionate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.

L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Le aziende site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 13, per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

I trattamenti sono concessi con decreto delle REGIONI interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.

Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Indennità lavoratori autonomi

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni facenti parte della “zona rossa”, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Il trattamento è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

La prestazione, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni e non utilizzate, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia e’ in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Fondo garanzia PMI

Fino al 1° marzo 2021, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni facenti parte della “zona rossa”, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.

Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.

Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Misure per il settore agricolo

Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni facenti parte della “zona rossa”, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

INOLTRE:

FONDIMPRESA ha comunicato la SOSPENSIONE di tutte le attività formative d’aula dal 06 al 15 marzo 2020 compresi, con prevedibile estensione al 03 aprile 2020. In caso di effettuazione di attività formative in tale periodo, le stesse non saranno ritenute ammissibili a finanziamento.

Nell’ambito delle misure di INFORMAZIONE e PREVENZIONE sull’intero territorio nazionale, si è stabilito:

  • la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche immunodepresse, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità espressamente stabiliti;
  • la previsione di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi da parte delle aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza;
  • ’obbligo di comunicazione alla Azienda Sanitaria ed al medico di medicina generale, da parte di chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia sostato nei comuni della zona rossa. In tali casi i servizi di sanità pubblica provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, fornendo tutte le informazioni e prescrizioni necessarie e monitorando quotidianamente la persona posta in sorveglianza sanitaria.

Autocertificazione_Spostamenti_Covid19 (DPCM 9_3_2020)

DPCM 11_03_20

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