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Emergenza COVID19 – Adempimenti e strumenti a disposizione delle aziende – Pubblicazione decreto legge “CURA ITALIA” n. 18/2020 – Aggiornamento 18/03/2020

Si fa seguito alla avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO LEGGE cosiddetto “Cura Italia” n.18/2020, in vigore dal 17/3/2020, per riepilogare le principali indicazioni cui l’azienda potrà fare riferimento per tutelare l’impresa stessa, i propri collaboratori e ridurre le circostanze di contagio nonché gli strumenti, ad oggi applicabili, per fronteggiare gli effetti economici e finanziari della stessa emergenza.

Le sedi Territoriali di riferimento, restano a disposizione, per quanto di competenza, per ogni supporto e necessità.

Si ricorda che su questo stesso sito è presente una sezione espressamente dedicata all’emergenza COVID-19 in cui sono riportati tutti i provvedimenti di legge ed ogni ulteriore informazione necessaria, con aggiornamento in tempo reale.

COVID19

1) INDICAZIONI OPERATIVE

A) OBBLIGHI E DIVIETI IN VIGORE SINO AL 03/04/2020:

  • Sono vietati assembramenti anche all’aperto.
  • Sono sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali.
  • Sono rinviati convegni e congressi.
  • Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.
  • Sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche (scuole di ogni ordine e grado ed Università).
  • Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, anche se collocati nelle medie e grandi strutture di vendita, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

B) OBBLIGHI E DIVIETI IN VIGORE DAL 12/03/2020 E SINO AL 25/03/2020:

  • Restano aperte le aziende, fermo restando l’obbligo di favorire, laddove possibile, il lavoro a distanza (smart working) e di rispettare le prescrizioni igienico sanitarie. Vanno chiusi i reparti e settori delle aziende non indispensabili alla produzione, ricorrendo agli strumenti indicati nei capi successivi (ferie, permessi, congedi, ammortizzatori sociali). Vanno assunti protocolli anticontagio anche attraverso la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, ad eccezione di quelle indicate all’allegato 1 del DPCM 11/03/2020, sia di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
  • Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM 11/03/2020.
  • Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

C) MISURE PREVENTIVE PER AZIENDE – PROTOCOLLO GOVERNO – PARTI SOCIALI (CONFINDUSTRIA/OO.SS.) SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 14/03/2020

L’azienda dovrà consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa nel rispetto delle prescrizioni del DPCM 09/03/2020 e del DPCM 11/03/2020 e del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni Sindacali e Confindustria in data 14/02/2020.

In particolare, ogni azienda dovrà:

  • Garantire la distanza di sicurezza di almeno UN metro tra ogni lavoratore, anche adeguando opportunamente le postazioni di lavoro.
  • Sanificare gli ambienti di lavoro e le postazioni di lavoro.
  • Attuare protocolli anticontagio mettendo a disposizione dei lavoratori Dispositivi di Protezione quali, ad esempio: guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico.
  • Adeguare l’organizzazione del lavoro (turni, accessi, gestione sala mensa, riunioni, ecc.) affinché venga garantito il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie atte a contenere il contagio da COVID-19.
  • Verificare l’assenza di situazioni di pericolo, anche attraverso la misurazione della temperatura corporea dei lavoratori all’atto dell’accesso in azienda.
  • Regolamentare le modalità di accesso in azienda dei fornitori, secondo le disposizioni del Protocollo 14/03/2020.

L’azienda potrà, in caso di impossibilità di potersi adeguare immediatamente alle prescrizioni indicate, sospendere all’attività produttiva, utilizzando ferie, permessi, congedi retribuiti ovvero ricorrendo agli ammortizzatori sociali per il periodo necessario ad adeguare l’ambiente di lavoro alle suddette prescrizioni igienico sanitarie.

I lavoratori saranno OBBLIGATI ad attenersi alle misure preventive, quali la cura dell’igiene della persona e dell’ambiente di lavoro e l’attenzione nel tenersi distanti almeno UN metro da ogni collega. In caso di sintomi influenzali dovranno immediatamente avvisare il responsabile dell’impresa. In caso di febbre superiore a 37,5°, non DOVRANNO SPOSTARSI dal proprio domicilio.

Gli SPOSTAMENTI sull’intero territorio nazionale, anche nel medesimo comune ed laddove avvenissero a piedi, sono ammessi solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute.

Occorrerà attestare le motivazioni dello spostamento attraverso l’autocertificazione da redigere sul modulo apposito, presente sul nostro sito, da esibire in caso di controllo da parte degli organi preposti, aggiornato al vigente DPCM 09/03/2020.

2) STRUMENTI PER LE AZIENDE AMMORTIZZATORI SOCIALI (IN CASO DI SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELLE ATTIVITA’)

a) AZIENDE AMMESSE AGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA ORDINARIA

Le aziende con almeno 5 dipendenti rientranti nella disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e quelle già rientrati nel campo di applicazione degli strumenti quali Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Contratto di Solidarietà (CDS), possono già accedere alle misure esistenti per superare la fase di criticità.

In analogia a quanto in precedenza previsto per la cosiddetta ZONA ROSSA, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. “Cura Italia”, si potrà ricorrere all’intervento della CIG Ordinaria, con causale “EMERGENZA COVID-19” per un periodo massimo di NOVE settimane.

L’istanza andrà presentata telematicamente alla sede INPS di riferimento, con procedura semplificata.

La domanda, in ogni caso, potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

E’ ammessa, pertanto, la presentazione di istanze con EFFICACIA RETROATTIVA e, a decorrere dal 23/02/2020, per tale motivazione, non trovano applicazione i termini di scadenza ordinari per la presentazione delle istanze.

Per l’effettivo inoltro delle domande, OCCORRERA’ ATTENDERE le espresse istruzioni che saranno emanante dall’INPS con appositi messaggi e circolari.

In attesa delle specifiche istruzioni, si segnala l’indicazione, nel testo normativo, relativo alla necessità di effettuare le procedure di consultazione sindacale, seppur con modalità differenziate rispetto a quelle ordinarie.

Le aziende in CIGS potranno sospendere l’intervento della CIGS ed attivare, con le modalità sopra indicate, il trattamento di CIG Ordinaria per l’emergenza COVID-19 che andrà a neutralizzare il periodo di CIGS in atto, previa comunicazione al competente Ministero del Lavoro e successivo provvedimento dello stesso.

Le aziende soggette alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale, con almeno 5 dipendenti (e non con il limite minimo di 15 unità previsto dalla normativa ordinaria), potranno ricorrere, sempre con le modalità semplificate sopra indicate, all’intervento dell’Assegno Ordinario che troverà applicazione in via eccezionale in sostituzione dell’Assegno di Solidarietà.

b) AZIENDE ESCLUSE DAGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA ORDINARIA

Con l’entrata in vigore del D.L. “Cura Italia”, i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario (FIS, CIGO, CIGS, CDS), in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di Cassa Integrazione Salariale in Deroga (CIGD), per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 9 settimane.

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento è riconosciuto per i lavoratori in forza alla data del 23/02/2020.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

I trattamenti sono concessi con decreto delle REGIONI interessate, cui saranno destinate specifiche risorse con successivo provvedimento.

Le Regioni trasmetteranno all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione i decreti di autorizzazione in favore delle aziende richiedenti.

Prima dell’effettiva possibilità di richiedere i suddetti trattamenti, pertanto, è necessario ATTENDERE che la REGIONE SOTTOSCRIVA GLI SPECIFICI PROTOCOLLI CON LE PARTI SOCIALI maggiormente rappresentative e, successivamente, istituisca le procedure per inoltrare le istanze con modalità semplificata.

Le Regioni, unitamente al Decreto di Concessione, invieranno la lista dei beneficiari all’INPS, che provvederà all’erogazione delle predette prestazioni.

Le domande andranno dunque presentate alla REGIONE, che le istruirà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

ISTITUTI CONTRATTUALI

Le aziende potranno ricorrere all’istituto delle ferie, dei permessi, delle Riduzioni di Orario di Lavoro (ROL) nonché dei congedi retribuiti.

SMART-WORKING SEMPLIFICATO (IN CASO DI ATTIVITA’ REALIZZABILE ANCHE A DISTANZA ED IN REMOTO)

Per le attività realizzabili da remoto o a distanza, l’azienda può, in tutto il territorio nazionale attivare automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale.

L’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio.

MALATTIA

Qualora il lavoratore sia obbligato dalle Aziende Sanitarie Locali, a misure di permanenza domiciliare con sorveglianza attiva si potrà ricorrere all’intervento della malattia, seppur in assenza di una espressa previsione normativa in merito.

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si potrà procedere a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, in cui si dichiari che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

QUARANTENA

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, per COVID-19, viene equiparato, per i lavoratori del settore privato, ai periodi di malattia.

Tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.

CONGEDO PARENTALE E INDENNITÀ

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, possono fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di un congedo per un periodo continuativo o frazionato massimo di 15 giorni con il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito calcolato sulla retribuzione utile alla determinazione dell’indennità di maternità per la gestione separata. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Identica indennità è prevista per i genitori Lavoratori Autonomi iscritti all’INPS ed è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.

La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori ed non spetta se nel nucleo familiare l’altro genitore è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o risulti disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave.

In alternativa, è possibile optare per un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, mediante il “libretto famiglia”.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto per l’azienda di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

PERMESSI LEGGE 104/92

Esclusivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, viene incrementato di ulteriori 12 giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui all’art. 33 della 104/1992.

TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE

Qualora vi sia un lavoratore che, per motivi sanitari, sia stato sottoposto a quarantena, l’azienda potrà procedere ad assumere, a tempo determinato, un altro lavoratore in sostituzione ai sensi delle norme vigenti.

d) TRATTAMENTI SPECIALI

PREMIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

L’azienda riconoscerà un BONUS di 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro, nel mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga, se possibile, con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I datori di lavoro sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione in F24.

CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Il credito spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Le disposizioni di attuazione del credito d’imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data 23/02/2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per i mese di marzo. Analoga indennità potrà essere stabilita per il mese di aprile 2020.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Il trattamento è concesso con Decreto della REGIONE interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite delle risorse finanziarie messe a disposizione.

Le Regioni, unitamente al Decreto di Concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

SOSPENSIONE TERMINI DI LICENZIAMENTO

Con l’entrata in vigore del D.L. Cura Italia, è precluso per 60 giorni e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 sia per licenziamenti collettivi che individuali.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Pertanto, è di conseguenza preclusa per 60 giorni anche l’impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti.

3) SINTESI DEI PROVVEDIMENTI DI LEGGE E DELLE SOSPENSIONI DEI TERMINI E DEI RINVII DI SCADENZE NORMATIVE PER TUTTA LA NAZIONE – D.L. “Cura Italia”

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, sale cinematografiche, servizi di trasporto passeggeri, bar, ristorazione, ecc.).

Sono sospesi sino al 31 maggio 2020:

  1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  3. i termini dei versamenti dell’IVA.

I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in un massimo di n.5 rate a decorrere da maggio 2020.

Sospensione versamenti per contribuenti con ricavi/compensi NON SUPERIORI a 2 milioni di euro

Per i soli soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, vengono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’IVA;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Rimessione in termini per i versamenti per contribuenti con ricavi/compensi superiori a 2 milioni di euro

Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

FONDIMPRESA ha comunicato la SOSPENSIONE di tutte le attività formative d’aula sino al 16/04/2020.

In caso di effettuazione di attività formative in tale periodo, le stesse non saranno ritenute ammissibili a finanziamento.

FONDIRIGENTI ha comunicato la SOSPENSIONE di tutte le attività formative d’aula sino al 03/04/2020.

In caso di effettuazione di attività formative in tale periodo, le stesse non saranno ritenute ammissibili a finanziamento, salvo che le stesse non siano convertite e svolte con modalità di Formazione a Distanza.

Le condivisioni sindacali, su espressa previsione di Fondirigenti, e sino al 03/04/2020, potranno avvenire anche tramite email.

ALTRE MISURE

Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali per imprese in generale Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la previsione di cui al D.L. 9/2020 secondo cui il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020.

I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 3 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto ai sensi degli articolo 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio

Sono sospesi:

  1. fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale;
  2. fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
    1. le domande di iscrizione alle camere di commercio;
    2. le denunce di cui all’articolo 9 del DPR 581/95;
    3. il modello unico di dichiarazione previsto dalla L 70/94;
    4. la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione

Dichiarazione dei redditi precompilata 2020

Previsto il rinvio al 31 marzo dei termini.

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia), possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 1° maggio 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Le disposizioni si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia al 2 marzo 2020.

Fondo garanzia PMI

1,2 MLD di euro nel D.L. Cura Italia per il Fondo di garanzia per le PMI e deroghe alla disciplina “ordinaria”, valide solo per 9 mesi. Queste le principali misure approntate dal Governo a sostegno di PMI e professionisti danneggiati a causa dell’emergenza Coronavirus. Per consentire alle PMI che hanno saturato il plafond, per ottenere l’intervento del Fondo, si aumenta a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito.

Il D.L. Cura Italia prevede, poi, che la garanzia sia concessa a titolo gratuito e venga ammessa anche per le operazioni di rinegoziazione del debito.

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