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Emergenza COVID19 (Coronavirus) – Aggiornamento e sintesi ammortizzatori sociali

Emanata dall’INPS la circolare che regolamenta in maniera dettagliata le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali per l’emergenza COVID19 su tutto il territorio nazionale. Queste le previsioni nello specifico:

  • l’accesso alla CIGO ed all’Assegno Ordinario saranno regolate da una procedure semplificata e da tempi di istruttoria improntati alla massima celerità;
  • è ammessa la modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS senza dover fornire documentazione specifica per comprovare lo stato di difficoltà economica;
  • le procedure di informativa e consultazione sindacale, vengono confermate, ma attraverso una gestione semplificata;
  • non vi è obbligo di utilizzare preventivamente le ferie, i permessi e gli istituti contrattuali prima dell’accesso agli ammortizzatori sociali. Tale indicazione è stata estesa, al contrario di quanto previsto in precedenza, anche per la CIG in Deroga, proprio in virtù dell’eccezionalità dell’emergenza in atto;
  • la CIGO e l’Assegno Ordinario, non sono soggetti a specifici limiti di spesa, al contrario della CIG in Deroga, e ad eccezione di alcune casistiche puntualmente regolamentate;
  • non potranno accedere alla CIG in Deroga quelle aziende che, per inquadramento previdenziale, hanno possibilità di accesso ai fondi bilaterali di settore, a prescindere dalla regolarità o meno dell’iscrizione a tali fondi.

Le sedi Territoriali di riferimento restano a disposizione, per quanto di competenza, per ogni supporto e necessità, in particolare per la valutazione in merito agli specifici strumenti e per l’assistenza in ordine alle procedure di informativa e consultazione sindacale.

Su questo stesso sito internet è presente una sezione espressamente dedicata all’emergenza COVID-19 in cui sono riportati tutti i provvedimenti di legge ed ogni ulteriore informazione necessaria, con aggiornamento in tempo reale.

Per comodità, si riepilogano di seguito gli strumenti e le principali misure fin qui varate in favore delle aziende.

COVID19 (Coronavirus) – DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” – n.18/2020

1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) – PROCEDURE OPERATIVE DAL 23/03/2020

COS’È

Strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che interviene in caso di sospensione (a zero ore) o riduzione dell’attività lavorativa (ad orario ridotto, alternando fasi di produzione a fasi di sospensione).

2) ASSEGNO ORDINARIO – FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) – PROCEDURE OPERATIVE DAL 23/03/2020

COS’È

Strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che interviene in caso di sospensione (a zero ore) o riduzione dell’attività lavorativa (ad orario ridotto, alternando fasi di produzione a fasi di sospensione).

Il FIS riguarda tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupino mediamente più di 5 dipendenti.

COSA PREVEDONO

AMMONTARE

Il trattamento di CIGO e di Assegno Ordinario (D.Lgs. 148/2015) sono entrambi pari all’80% della retribuzione, nei limiti dei massimali fissati dalla legge, che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Il trattamento sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa.

Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

DURATA

Le richieste di CIGO e di Assegno Ordinario possono essere presentate per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.

MOTIVAZIONE

A seguito dell’entrata in vigore del DL n.18/2020, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO e di Assegno Ordinario con causale “Emergenza COVID-19 NAZIONALE”.

Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

PROCEDURA

Si è esonerati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale nei termini di cui al D.Lgs. 148/2015, ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

Per l’Assegno Ordinario, nel caso in cui si renda necessario l’accordo sindacale, lo stesso sarà ritenuto valido anche se stipulato successivamente alla presentazione dell’istanza.

Si è dispensati dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la presentazione della domanda del trattamento di CIGO e di Assegno Ordinario.

Le istanze possono essere presentate entro il quarto mese successivo alla data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività, con efficacia retroattiva non oltre il 23/02/2020.

I periodi di CIGO ed Assegno Ordinario sono esclusi dal conteggio delle durate massime complessive previste degli ammortizzatori sociali e dei limiti di utilizzo del D.Lgs. 148/2015.

Sono considerati, inoltre, neutri ai fini delle successive richieste.

Non sono soggetti all’applicazione della contribuzione addizionale.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione tramite conguaglio in favore dell’azienda, potrà essere autorizzata attraverso il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

3) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD) – ACCORDO REGIONE CALABRIA – DELIBERA GIUNTA 24/03/2020

COS’È

Strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che interviene in caso di sospensione (a zero ore) o riduzione dell’attività lavorativa (ad orario ridotto, alternando fasi di produzione a fasi di sospensione).

Possono accedervi tutte le aziende del settore privato, anche con 1 solo dipendente, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario (CIGO, CIGS, FIS, Fondi di Solidarietà), in costanza di rapporto di lavoro.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

AMMONTARE

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF), per le ore di lavoro non prestate.

Il trattamento sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

La CIGD è concessa nei limiti delle risorse finanziarie assegnate alle singole Regioni dal Governo con apposito decreto. Alla Regione Calabria sono stati assegnati, con Decreto Interministeriale del 24/03/2020 39 milioni di euro. Per il Decreto è in corso di completamento l’iter di legge per l’effettiva operatività.

DURATA

La richiesta di CIGD può essere presentata per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane.

MOTIVAZIONE

A seguito dell’entrata in vigore del DL n.18/2020, ed in analogia ai trattamenti ordinari, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa, presenteranno istanza alla Regione per eventi riconducibili all’emergenza NAZIONALE da COVID-19.

PROCEDURA

Le Regioni e Province Autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro con le Organizzazioni Datoriali e Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La Regione Calabria ha approvato con delibera di Giunta Regionale tale accordo in data 24/03/2020 e sono in corso di completamento le procedure per l’accesso alla CIGD.

Ogni istanza di CIGD dovrà essere corredata da una informativa alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dell’accordo ed alla RSA/RSU (ove presente), da espletare anche per il tramite della propria Associazione di Categoria, quale la sede territoriali di Confindustria di riferimento.

Le istanze, in questa prima fase, saranno inoltrate tramite PEC al Dipartimento Lavoro della stessa Regione Calabria, entro 4 mesi dalla data di inizio della sospensione/riduzione di orario attuata.

La REGIONE CALABRIA sta approntando una specifica modulistica da utilizzare per l’inoltro delle istanze di CIGD, corredata da una apposita autodichiarazione del datore di lavoro in ordine alla sussistenza dei requisiti.

Le istanze saranno istruite dalla Regione Calabria entro 15 giorni dalla data di ricezione ed in ordine cronologico.

All’istruttoria seguirà l’emissione di un Decreto di Concessione che sarà trasmesso all’INPS per il pagamento della CIGD in favore dei lavoratori coinvolti.

La Regione, concesso il trattamento di CIGD con apposito decreto, trasmette lo stesso all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

L’INPS, ricevuto il decreto di concessione, provvede ad erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione sarà erogata esclusivamente attraverso la modalità del pagamento diretto al lavoratore.

4) PASSAGGIO DALLA CIGS ALLA CIGO – PROCEDURE OPERATIVE DAL 23/03/2020

Il DL n.18/2020 ha previsto che le aziende che abbiano già in corso un trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) possono presentare domanda di CIGO per “emergenza Covid-19 nazionale” per un periodo non superiore a 9 settimane.

Il trattamento di CIGS verrà, pertanto, sospeso con provvedimento del competente Ministero, e riprenderà a decorrere dal termine del periodo di CIGO.

5) PASSAGGIO DALL’ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ ALL’ASSEGNO ORDINARIO  – PROCEDURE OPERATIVE DAL 23/03/2020

Il DL n.18/2020 ha previsto che le aziende iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che abbiano già in corso il trattamento di Assegno di Solidarietà, la possibilità di presentare domanda di Assegno Ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

Il trattamento di Assegno di Solidarietà verrà, pertanto, sospeso e riprenderà a decorrere dal termine del periodo di Assegno Ordinario.

6) INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI – IN ATTESA OPERATIVITA’ PROCEDURE INPS

INDENNITA’ COVID 19

Si tratta di una indennità prevista per il mese di marzo 2020 pari ad € 600, non soggetta ad imposizione fiscale.

DESTINARI

Liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23/02/ 2020 comprese le società semplici con attività di lavoro autonomo; i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23/02/2020.

Le citate categorie non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria e devono essere iscritte alla gestione separata Inps L.335/1995.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI

Possono accedere: Artigiani; Commercianti; Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Ai fini dell’accesso all’indennità le citate categorie non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEI SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 01/01/ 2019 al 17/03/2020.

Ai fini dell’accesso all’indennità le citate categorie non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

INDENNITÀ LAVORATORI AGRICOLI

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente OPPURE non siano titolari di pensione.

INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo OPPURE abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.

Tali categorie non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

DA NOTARE BENE

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA

I potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

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