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Avvio FASE 2 – DPCM 26 aprile 2020

Con il DPCM 26 aprile 2020 ha inizio, ufficialmente, la FASE 2 che prevede una prima graduale, riapertura delle attività produttive, a seguito dell’emergenza COVID19.

Tutte le aziende autorizzate alla ripresa, secondo uno specifico elenco, allegato al DPCM citato ed indicante i CODICI ATECO dei settori interessati, dovranno, preventivamente, avere identificato le misure di sicurezza da attuare al fine di ridurre il rischio da contagio nei propri ambienti di lavoro e durante lo svolgimento delle loro attività lavorative.

Resta confermata come principale misura di tutela, quella del “distanziamento sociale”, del mantenimento, cioè, della distanza interpersonale di almeno un metro nel corso dell’attività lavorativa.

Ove ciò non fosse possibile, resta confermato l’obbligo di utilizzo di DPI (quali mascherine, guanti, tute, ecc.) e dell’attuazione di una organizzazione del lavoro che consenta il massimo livello di tutela della sicurezza e della salute.

CHI PUO’ RIPARTIRE

Dal 04 maggio 2020 potranno riaprire le aziende manifatturiere, le aziende edili e il commercio all’ingrosso purché funzionale e collegato alle citate attività.

La ripresa delle stesse sarà subordinata all’applicazione dei protocolli di sicurezza definiti dalle Parti Sociali, Confindustria in primis, e dal Governo in data 24 aprile 2020 per le imprese in generale e, date le particolari specificità del settore, per quelle dell’edilizia. Ciò al fine di identificare le misure da attuare per ridurre il rischio da contagio tanto negli ambienti di lavoro che durante lo svolgimento delle attività.

L’applicazione dello specifico protocollo a livello aziendale e delle procedure di sicurezza in esso definite è una fase fondamentale, in quanto, la mancata attuazione di idonee misure di tutela, potrà determinare la sospensione dell’attività quantomeno fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza.

A tale proposito, su questo stesso sito internet è presente una apposita sezione, denominata “pillole di sicurezza”, in cui sono riportati i principali adempimenti cui far riferimento nonché i testi integrali ed un commento tecnico dei citati protocolli del 24 aprile 2020.

Dal 04 maggio 2020, potranno ripartire anche le attività della ristorazione, ma solo ed esclusivamente per l’effettuazione di servizio da asporto. Occorrerà tuttavia rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro anche al di fuori dai locali e sarà vietato consumare i prodotti all’interno degli stessi o sostare nelle immediate vicinanze.

Tale riapertura potrà consentire ai settori agroalimentare e dell’agroindustria di poter incrementare i propri volumi produttivi per un progressivo rafforzamento della solidità della ripresa.

Tutte le aziende dovranno mettere sempre a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche negli ambienti di lavoro (in particolare nelle aree comuni), provvedere alla pulizia di attrezzature di lavoro (quali, ad esempio, tastiere e touch screen), delle superfici con disinfettanti a base dei prodotti specificatamente indicati dal Ministero della Salute (cloro, alcol, ecc.) e ad una sanificazione periodica dei luoghi di lavoro.

Sarà vietato per chiunque abbia una temperatura superiore a 37.5°, di muoversi dal proprio domicilio e, pertanto, anche recarsi al lavoro. La collaborazione dei lavoratori, in tal senso, risulterà essenziale così come risulterà particolarmente utile, la misurazione della temperatura all’atto dell’accesso sul luogo di lavoro.

I MEZZI DI TRASPORTO PER RAGGIUNGERE I LUOGHI DI LAVORO

La riapertura, anche parziale, delle aziende determinerà una maggiore circolazione dei mezzi di trasporto pubblico e privato.

Il DPCM, anche per tale aspetto, richiama il protocollo di regolamentazione del settore sottoscritto in data 20 aprile 2020.

Le aziende di trasporto dovranno effettuare specifica formazione al personale viaggiante dare una informazione ai passeggeri fornendo, ad uso degli stessi e ove possibile, dispenser di soluzione idroalcolica per igienizzazione delle mani sui mezzi. Sarà obbligatorio contingentare la vendita dei biglietti in modo da consentire che i passeggeri possano viaggiare alla distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti). Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle operazioni di pulizia e sanificazione degli autobus e non potrà più essere effettuata l’attività di bigliettazione a bordo.

LA RIPARTENZA DELLE ATTIVITA’ SOSPESE

E’ stato previsto un calendario scaglionato nel tempo delle ripartenze produttive, in base ad una suddivisione delle attività stesse in funzione del grado di rischio di diffusione del contagio di ognuna di tali tipologie.

In attesa che si giunga alle scadenze specifiche indicate, per le attività produttive sospese, in caso di esigenze di avvio anticipato delle attività per carattere di urgenza, purché connesse ai servizi pubblici essenziali o funzionali alle filiere autorizzate e comprese nel DPCM in questione, resta vigente l’obbligo di una preventiva comunicazione al Prefetto ricorrendo all’apposita modulistica. A titolo di esempio di attività interessate, si citano le attività di vigilanza, quelle conservative e di manutenzione, quelle connesse alla gestione dei pagamenti e le attività di pulizia e sanificazione.

È consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Resta confermato che qualunque attività, anche se rientrante tra quelle sospese, potrà proseguire regolarmente se organizzata in modalità di smart working o comunque con lavoro a distanza.

Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento restano a disposizione per ogni necessità e supporto.

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