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C.C.N.L. Industria Alimentare (FEDERALIMENTARE) – Rinnovato il contratto collettivo

Informiamo che le 13 Associazioni industriali aderenti a Federalimentare, stipulanti il C.C.N.L. di settore,  ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNIONFOOD hanno completato la sottoscrizione di Accordi collettivi nazionali separati ,e di analogo contenuto, che prevedono quanto segue:

PREMESSE

Ripresa del negoziato per il rinnovo del C.C.N.L. 5.2.2016 scaduto lo scorso mese di novembre Il rinnovo della parte economica del rinnovo in corso dovrà avvenire secondo i principi condivisi fra le Parti nel Protocollo sugli assetti contrattuali Confindustria – Cgil, Cisl, Uil del 9 marzo 2018. Per quanto attiene alla parte normativa, il rinnovo dovrà saper ricercare soluzioni condivise relativamente alla organizzazione del lavoro ed all’articolazione degli orari e della turnazione, anche valorizzando le modalità di lavoro a distanza, con particolare attenzione a quei settori che stanno vivendo una crisi profonda.

AUMENTO RETRIBUTIVO

Riconoscimento dal mese di maggio e con decorrenza 1 dicembre 2019 di un incremento retributivo, a parametro medio 137, di Euro 21,43 lordi mensili, da riparametrarsi per i diversi livelli. (per il settore oleario-margariniero ci sono  specifiche tabelle, riparametrate al valore medio 138).

Per la copertura del periodo di mancato contratto (dic. ’19 -apr. ’20) è altresì previsto il riconoscimento di 6 quote arretrate di incremento (5 mensilità+13^ dic. ’19), da  erogarsi come segue:

  1. a) 2 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di maggio 2020;
  2. b) 3 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di giugno 2020;
  3. c) 1 quota di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di agosto 2020;

L’incremento retributivo decorrente da dicembre ’19  spetta a tutti i lavoratori in forza alla data di stipula dei singoli Accordi, con riproporzionamento pro quota per i lavoratori in part-time. Pertanto nulla è dovuto ai lavoratori il cui rapporto si sia risolto anteriormente alle seguenti date di sottoscrizione:

Accordo/Settori ANCIT,ASSOBIRRA, UNIONFOOD, 6 maggio 2020 Accordo/Settore MINERACQUA,  12 maggio 2020 Accordo/Settore ASSICA, ASSOCARNI, 13 maggio 2020 Accordo/Settore ANICAV, 13 maggio 2020 Accordo/Settore ASSOLATTE,  14 maggio 2020 Accordo/Settore ASSOBIBE, 15 maggio 2020 Accordo/Settori ASSALZOO, ASSITOL, FEDERVINI, ITALMOPA, 15 maggio 2020

Gli accordi precisano che con la corresponsione di quanto pattuito, sono assolti gli incrementi retributivi per l’intero anno 2020, e prevedono l’ impegno delle parti firmatarie a riprendere la trattativa per il rinnovo del C.C.N.L., scaduto lo scorso novembre.

Per quanto attiene specificamente ai ratei arretrati, in assenza di specifici chiarimenti delle Parti firmatarie dei singoli accordi, gli stessi incidono su tutti gli istituti legali e contrattuali, ivi compreso il Tfr.

Al riguardo, sarebbe auspicabile  che – per evitare alle aziende questioni amministrativo/contabili anche legate alla chiusura dei bilanci – almeno per gli arretrati di competenza del mese di dicembre 2019 (rateo mensile + rateo 13ma), le Parti firmatarie si accordassero con la controparte per la non incidenza sugli elementi variabili e sul Tfr, dandone informazione al sistema delle imprese.

WELFARE/BILATERALITA’

Fondo di Assistenza sanitaria FASA – Le intese prevedono lo slittamento dal 1.6.’20 al 1 gennaio 2021 della clausola ex art. 74-quater, che disciplina il versamento su base volontaria del lavoratore di una quota al Fondo sanitario FASA.  In relazione a tale proroga, la clausola sul versamento della quota a carico del lavoratore (pari a 2€ mese / lavoratore) al Fondo FASA non è operativa fino al 31 dicembre 2020, salvo diverse indicazioni che dovessero scaturire dal negoziato di rinnovo del C.C.N.L. in corso.

Fondo Bilateralità di Settore (EBS) – Gli accordi prevedono per il periodo 1.01.2020 – 31.12.2020 la conferma delle norme contrattuali concernenti il finanziamento della bilateralità di settore, come stabilito dall’Allegato “Bilateralità di Settore” di cui agli allegati 34 e 38 del C.C.N.L.

Conseguentemente, l’adempimento contrattuale di contribuzione a carico delle imprese all’EBS si intende confermato per tutto l’anno 2020, e i versamento delle quote mensilmente accantonate, sospeso dal 1° gennaio 2020,  deve essere riattivato.

Poiché il sistema di versamento al FASA viene effettuato entro il 16 di ciascun mese, anticipatamente rispetto al mese di competenza,  il conguaglio all’EBS (periodo dal 1.1.2020 al 30.06.2020) potrà essere versato  alla scadenza del 16 giugno 2020, unitamente al pagamento dei contributi di luglio 2020.

*  *  *

Il completamento degli Accordi collettivi da parte di tutte le Associazioni industriali stipulanti il C.C.N.L. 5.2.2016 fa sì che i relativi adempimenti riguardino tutti i settori e le industri ricomprese nel campo di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro, cd. “Costituzione delle Parti”.

Le tabelle retributive possono essere richieste presso gli uffici delle Confindustria Territoriale di riferimento.

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