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Innovazione tecnologica 4.0: alle imprese un credito d’imposta maggiorato al 10%

Il decreto Transizione 4.0 mobilita 7 miliardi per le imprese che puntano sull’innovazione, investimenti green, ricerca e sviluppo, attività di design e innovazione estetica, formazione 4.0.

La novità più rilevante è il riferimento specifico alla transizione digitale o ecologica, nella quale rientrano attività di de-assemblaggio e remanufacturing, che rappresentano un trend crescente per l’industria: queste attività sono incentivate in misura maggiorata al 10% anziché al 6% come previsto per le altre attività di innovazione.

Inoltre, viene introdotta per la prima volta l’agevolazione anche sull’innovazione di design o estetica, sempre secondo criteri oggettivi.

Per i progetti di innovazione tecnologica destinati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di innovazione digitale 4.0 è concesso un credito d’imposta maggiorato pari al 10%, in sostituzione della percentuale standard del 6%.

Nello specifico. sono considerate attività agevolabili quelle svolte dalle imprese nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.

Il decreto Transizione 4.0, del Ministero dello Sviluppo Economico, permette alle imprese di capire quali sono le attività di innovazione tecnologica che possono essere ricondotte ad un obiettivo di innovazione digitale 4.0. per le quali viene il riconosciuto un credito d’imposta in misura maggiorata pari al 10%, anzichè il 6% standard, dei costi sostenuti nel limite massimo di un credito pari a 1,5 milioni di euro.

Possono presentare la domanda le imprese di ogni dimensione che sviluppano progetti di innovazione tecnologica ammissibili finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati in ottica 4.0.

Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato la norma intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.

Non si considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa. Non sono ammissibili i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa.

Non sono ammissibili i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente né i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici a obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

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