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Autotrasporto conto terzi: incentivi per investimenti

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 187 del 27.07.2020, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 12 maggio 2020, n. 203 “Modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto”.

Le risorse sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l’adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione e per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui al comma 1, dell’art. 1 del provvedimento:

  1. 46.400.000 euro (pari al 38% del totale) per l’acquisizione, anche con locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) e per l’acquisizione di dispositivi che consentano la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica ((art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014));
  2. 44.100.000 euro (pari al 36% del totale) per:
  • la radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate ((art. 10, commi 2 e 3, Regolamento (CE) n. 595/2009));
  • l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
  1. 29.290.624 euro (pari al 24% del totale) per l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario (normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave (normativa IMO), dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica e per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP, rispondenti anch’essi a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale ((artt. 17 e 36 Regolamento (CE) n. 651/201));
  2. 2.465.000 euro (pari al 2% del totale) per l’acquisizione, anche con locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, in modo da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico ((art. 36, Regolamento (CE) n. 651/2014)).

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento. Le domande presentate “a risorse esaurite” non saranno considerate, sempreché non si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Per accedere al contributo, come per lo scorso anno, è necessario che l’incentivo sia prenotato; per la prenotazione del beneficio è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura che attesti il pagamento del corrispettivo. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, è comunque subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.

Qualora non venga fornita la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con Decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto in esame), si decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.

L’importo massimo ammissibile dei contributi è stabilito in 550.000 euro per singola impresa e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento ed i medesimi costi ammissibili (p.es “de minimis”).

I beni acquisiti con incentivo non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023), pena la revoca del contributo erogato.

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all’entrata in vigore del Decreto.

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all’entrata in vigore del decreto in esame ed ultimati entro il termine previsto con decreto direttoriale sopra citato.

Riguardo alle tipologie di investimento, si precisa che sono finanziabili:

veicoli a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

Il contributo è determinato in 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in 10.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate e in 20.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate;

veicoli a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate.

Il contributo è determinato in 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16 tonnellate e in 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate;

per acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di veicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici.

Il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del

dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari a 1.000 euro;

alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari a 2.000 euro, indipendentemente dal numero degli stessi.

In relazione agli investimenti previsti dall’art. 1, comma 5, lettera b), è finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di mezzi nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento Euro VI. Il contributo viene determinato, tenendo conto del sovra costo necessario per l’acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato; è pari a 5.000 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate e a 15.000 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

Il contributo per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 D-TEMP è determinato in 2.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate con contestuale rottamazione.

Ulteriori finanziamenti sono previsti per:

  1. le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’elenco allegato al Decreto;
  2. rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento (UE) n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
  3. sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto in regime di ATP, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento (UE) n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

Nei casi sopraelencati a), b) e c) il contributo viene determinato come di seguito indicato:

  • per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, nel limite del 10% del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli;
  • per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in 1.500 euro, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.

Sono, infine, finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse.

Il contributo è determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in 8.500 euro per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

I contributi previsti dal Decreto sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, qualora ne facciano espressa richiesta, nei casi e con le modalità previste dal Decreto medesimo.

Si evidenzia che l’art. 4 del Decreto dispone sulle modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti, precisando che i beneficiari sono chiamati, nella fase di rendicontazione ed a pena di inammissibilità, a fornire la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto. La dimostrazione di tali requisiti avviene secondo le modalità definite dal Decreto del Direttore per il trasporto stradale e per l’intermodalità, da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il decreto è reperibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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