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Decreto Agosto – Pubblicazione Gazzetta Ufficiale – Novità in materia di lavoro e ammortizzatori Sociali – Abrogazione Norma proroga automatica contratti a termine

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.104 del 14/08/2020, si è completato l’iter normativo del cosiddetto Decreto Agosto, rinominato anche Decreto Rilancio 2.

Il Decreto, rappresenta l’ultimo provvedimento che individua una serie di misure relative al sostegno all’economia ed al mondo del lavoro, a seguito dell’emergenza da COVID19.

Il DL 104/2020 è entrato in vigore, salvo diverse specifiche decorrenze, il 15 agosto 2020.

Di seguito si riportano, in sintesi, i principali provvedimenti in materia di lavoro ed ammortizzatori sociali.

In particolare, come meglio si vedrà di seguito, i termini di presentazione delle domande di proroga di ammortizzatori sociali, che potranno avere decorrenza retroattiva dal 13/07/2020, sono fissati alla fine del mese successivo alla data di inizio delle sospensione. E’ prevista, però, in sede di prima applicazione, una espressa deroga per le istanze relative a tale periodo, i cui termini di presentazione slittano alla fine del mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 104/2020 e, dunque, alla data del 30/09/2020. Pertanto, le aziende che avessero necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, anche con efficacia retroattiva, avranno tempo fino al 30/09/2020 per l’effettivo inoltro della domanda alla competente sede INPS ed anche, di conseguenza, per l’espletamento delle procedure di informativa e consultazione sindacale.

In caso di esigenze specifiche è possibile contattare gli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.

DL 104/2020 – SINTESI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE, FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, CIG in DEROGA e CISOA

Il decreto Agosto prevede la proroga di ulteriori n.18 settimane di tutti gli ammortizzatori sociali, fruibili nel periodo ricompreso tra la data del 13 luglio 2020 e la data del 31 dicembre 2020.

Le istanze riguarderanno un primo periodo di n.9 settimane cui, dopo la fruizione, potrà seguire la richiesta per ulteriori n.9 settimane.

Nel caso in cui le aziende abbiano ancora a disposizione dei residui di precedenti periodi di ammortizzatori sociali non utilizzati, sempre connessi all’emergenza COVID, gli stessi, se ricadenti nel medesimo periodo, non si cumuleranno, ma saranno assorbiti dal primo blocco di settimane previsto nel DL 104/2020.

Per il secondo blocco di n. 9 settimane, è previsto il versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, in misura pari:

  1. al 9% della retribuzione non erogata durante l’integrazione salariale, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
  2. al 18% della retribuzione non erogata durante l’integrazione salariale, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.

Le istanze andranno presentate entro la fine del mese successivo all’inizio dell’intervento di sospensione o riduzione di orario. In sede di prima applicazione, i termini vengono fissati alla fine del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto e, cioè, al 30/09/2020.

La CISOA, per il settore dell’agricoltura, viene prorogata di ulteriori n.50 giorni fruibili nel periodo 31 luglio 2020 – 31 dicembre 2020.

Il FSBA (Fondo Bilaterale dell’Artigianato) viene rifinanziato, come il Fondo per i Lavoratori Somministrati, sia per i nuovi periodi individuati nel DL 104/2020 che per il pagamento dei periodi pregressi ancora non liquidati.

Anche i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, potranno accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di n.9 settimane complessive (13 settimane complessive per le associazioni aventi sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA SERVIZI MENSA E PULIZIA

Le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che abbiano subito una riduzione di attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

Le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

DECONTRIBUZIONE TEMPORANEA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro non agricoli che assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di euro 8.060/anno, da riparametrare su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa, nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata.

L’esonero, cumulabile con altri esoneri o riduzioni, è riconosciuto anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

L’esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

DECONTRIBUZIONE PER CHI NON RICORRE AD AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedano la proroga degli ammortizzatori sociali e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di euro 8.060/anno, da riparametrare su base mensile, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Dal beneficio sono escluse le aziende che non abbiano avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Fino al termine al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che abbiano fatto richiesta della proroga dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, previsti nel decreto Agosto, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, in caso di fallimento, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Per ogni necessità di esigenze specifiche è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di appartenenza.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare senza obbligo di indicazione di alcuna causale, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Inoltre è stata abrogata una norma del Decreto Rilancio che disponeva ai datori di lavoro di prorogare il termine dei contratti  a termine ( inclusi quelli stagionali), in corso al 19 luglio 2020, anche in regime di somministrazione e dei contratti di apprendistato ( ma non quelli professionalizzanti) , di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa causa COVID 19. L’abrogazione della citata norma ha validità dal 15 agosto 2020 data di entrata in vigore del Decreto agosto.

Per ogni necessità di esigenze e di approfondimenti specifici è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.

DECONTRIBUZIONE RAPPORTI DI LAVORO NEL MEZZOGIORNO

IL decreto prevede un’agevolazione pari alla riduzione del 30% dei contributi previdenziali per tutte le aziende che operino nel Mezzogiorno, che sarà in vigore dalla data del 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

WELFARE AZIENDALE, RADDOPPIA LA QUOTA ESENTASSE

Per l’anno d’imposta 2020 “la quota di beni e servizi ceduti dall’azienda” ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito viene raddoppiata e passa complessivamente ad Euro 516,46.

INDENNITÀ PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Ai liberi professionisti già beneficiari di bonus Covid-19 erogati dalle Casse private per i mesi di aprile e maggio, viene erogata una indennità, per il mese di maggio 2020 di importo pari a 1.000 euro.

Le domande per l’accesso all’indennità devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto Agosto e solo da chi non lo avesse fatto per i mesi di marzo e aprile. Agli altri professionisti il bonus sarà invece corrisposto in via automatica.

FONDO NUOVE COMPETENZE

Il decreto prevede un rifinanziamento del Fondo nuove competenze, consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione e favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

NASPI E DIS-COLL

Le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Si prevede l’estensione dei benefici incrementativi delle pensioni spettanti ai soggetti disagiati, di cui all’art.38 della legge n. 448/2001, anche ai soggetti maggiorenni e non più esclusivamente agli ultrasessantenni.

BONUS BABY SITTER E REDDITO DI EMERGENZA

Stanziate nuove risorse per la concessione del bonus baby sitter e del Reddito di emergenza.

Le domande di Rem dovranno essere presentate all’INPS entro il 15 ottobre 2020.

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