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Sismabonus acquisti: limite di spesa, asseverazione e cessione del credito, i chiarimenti dell’AdE

Si all’aumento volumetrico degli interventi che accedono al Sismabonus acquisti ove consentito, con possibilità di fruire della detrazione su tutte le unità ricostruite a prescindere dal numero delle unità iniziali. Si alla cessione del credito per i c.d. “forfettari”. Si all’asseverazione tardiva per gli interventi in zona 2 e 3. In caso, però, di acquisto di un immobile con  relativa pertinenza la detrazione va calcolata, nel limite di 96.000 euro, sul prezzo unitario.

È quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate con una recente Risposta resa ad un contribuente che intende acquistare un’unità immobiliare con relativa pertinenza, derivante da interventi di  demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in zona sismica 2 con aumento volumetrico.

Sul termine di consegna dell’asseverazione di rischio sismico del tecnico, l’Agenzia delle Entrate ha operato, con recenti documenti di prassi, una distinzione riferita rispettivamente agli interventi di messa in sicurezza sismica effettuati in zona 1 e quelli effettuati in zona 2 e 3.

Infatti, se per i primi vale la regola generale del deposito contestuale al titolo abilitativo, o in un momento successivo, purché entro l’avvio dei lavori, per i secondi è stato chiarito che l’asseverazione non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, può essere presentata successivamente purché entro la data del rogito.

Tale distinzione, si ricorda, deriva dal fatto che gli interventi agevolati con Sismabonus acquisti in zona sismica 2 e 3 sono consentiti solo a partire dal 1 maggio 2019 e dalla volontà di consentire l’accesso alla detrazione anche alle imprese che avevano avviato i lavori, in questi territori, dopo il 1 gennaio 2017 ma prima del 1 maggio 2019.

Il Sismabonus acquisti deve essere calcolato, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.

Occorre precisare, però, che in caso di acquisto di sola pertinenza, il beneficio si applica ugualmente con un autonomo limite di spesa, trattandosi di un’unità immobiliare a destinazione produttiva rientrante tra quelle espressamente comprese nell’ambito applicativo del Sismabonus.

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