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Riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2020 – Le indicazioni operative

A seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale (cfr. notizia “Decreto Direttoriale – Edilizia e riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2020”) l’Inps ha fornito le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo che è stato confermato nella misura dell’11,50%.

La riduzione contributiva, che si applica per i soli operai occupati per 40 ore a settimana, spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria edile con specifici codici statistici contributivi.

L’agevolazione non spetta per i lavoratori a tempo parziale né in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario. Non trova, inoltre, applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Non spetta altresì per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.

Ferme restando le caratteristiche normative tipiche del beneficio in parola, e le relative condizioni di accesso, come negli anni precedenti le istanze di riduzione contributiva dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica.

Ad ogni modo, si ricorda, l’agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio – dicembre 2020.

A seguito dell’autorizzazione, le imprese, per poter fruire del beneficio, dovranno esporre la riduzione nel flusso UniEmens, utilizzando gli specifici codici causale previsti per gli importi correnti e per il recupero degli arretrati.

Nei casi di matricole sospese o cessate, per recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione le aziende dovranno inoltrare l’istanza attraverso una specifica funzionalità, allegando una prevista apposita autodichiarazione (un fac-simile può essere richiesto presso gli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento) ed avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio avvalendosi della prevista specifica procedura.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2020 e che i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Per ogni necessita di chiarimenti e di specifici approfondimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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