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Beni strumentali nuovi: la documentazione idonea a fruire del credito di imposta

Con risposta a due interpelli, la numero 438 e la numero 439 del 5 ottobre, l’Agenzia delle Entrate indica quali sono i documenti idonei a fruire del credito di imposto per investimenti in beni strumentali nuovi (ex art 1 commi 184-197 Legge n 160/2019) e la modalità per regolarizzare ex post in caso di mancanza dei requisiti richiesti dalla norma.

I soggetti che si avvalgono del credito di imposta devono conservare la documentazione che dimostri il sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

La questione riguarda tanto l’acquisto di beni strumentali nuovi, quanto quelli acquisiti con contratto di locazione finanziaria e le relative fatture devono contenere l’espresso riferimento all’art. 1, commi da 184 a 194, legge. n. 160/2019 (nell’interpello l’Agenzia delle Entrate cita per analogia quanto previsto per la Nuova Sabatini ossia che sull’originale di ogni fattura di acconto o di saldo l’impresa deve riportare con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di timbro, la dicitura prevista).

La fattura che nel corso dei controlli fosse trovata sprovvista di tale dicitura non è valida e comporta la revoca del beneficio salvo la possibilità di regolarizzare da parte dell’impresa.

Qualora un’azienda avesse versato acconti per acquisto di beni strumentali non riportando la dicitura richiesta dalla norma sulla agevolazione, l’agenzia delle entrate in ragione della analogia tra la Nuova Sabatini e il credito previsto dalla Legge di Bilancio 2020, cita la FAQ N 10.15 del MISE come chiarimento utile ed estensibile a quanto disposto dal comma 195 dell’art 1 in esame, chiarendo che vi è la possibilità di regolarizzare le fatture sprovviste di dicitura entro la data in cui sono state avviate le eventuali attività di controllo.

Riepilogando, in tema di credito di imposta su investimenti in beni strumentali nuovi l’agenzia precisa che:

  • la fattura sprovvista del riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, legge n. 160/2019, non è inidonea e determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione;
  • per le fatture in formato cartaceo, il riferimento alla normativa può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura di acconto o di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • per le fatture elettroniche, il beneficiario può stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile oppure fare un’integrazione elettronica da aggiungere all’originale e ugualmente da conservare;
  • la regolarizzazione di documenti già emessi deve avvenire entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, da parte dell’impresa beneficiaria.

Per ulteriori chiarimenti contattare la propria Territoriale di riferimento.

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