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I Congedi per la quarantena scolastica dei figli: istanze retroattive dal 9 settembre 2020 e fruizione senza limiti per i vari periodi previsti dall’Autorità Sanitaria

Con recente circolare l’Inps ha fornito le istruzioni applicative del congedo introdotto dalla legge e riservato ai lavoratori dipendenti con figli under 14 che vengono posti in quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito per tutto il periodo di isolamento disposto dall’Autorità Sanitaria, anche se lo stesso viene prorogato. Inoltre può essere replicato in caso di ulteriori quarantene disposte per lo stesso o altri figli purché tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Il congedo può essere chiesto in subordine allo smart working. Può essere fruito da uno dei due genitori la volta ed in ogni caso da chi all’anagrafe risulta risiedere nella stessa abitazione con il figlio, non rilevando le situazioni di fatto. Se i due genitori sono conviventi, non è compatibile con lo smart working concesso per qualunque motivo a uno dei due genitori, mentre può essere usato se l’altro è malato o in congedo di maternità per un figlio diverso, oppure se in ferie o in aspettativa non retribuita, in permesso legge 104, o se con handicap grave, invalido al 100% o titolare di pensione di invalidità.

I dipendenti del settore privato devono presentare domanda all’Inps (l’assenza è indennizzata al 50%) anche con effetto retroattivo dal 9 settembre 2020. I datori di lavoro devono porre in essere precise procedure per la gestione dei congedi e per i conguagli.

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