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Decreto Ristori: le norme sugli ammortizzatori sociali e sui licenziamenti

E’ stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto Ristori.

Tale Decreto prevede una serie di misure a sostegno delle attività produttive oggetto di riduzione o sospensione temporanea dell’operatività, a seguito delle restrizioni di cui al DPCM 24/10/2020 connesse all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da COVID19, nonché la proroga degli ammortizzatori sociali correlati alla stessa emergenza. In aggiunta a tale proroga, le cui procedure ricalcano quanto previsto dal Decreto Agosto, le aziende che siano state interessate, anche in via parziale, dall’interruzione della propria attività produttiva, saranno esonerate dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti per il mese di novembre 2020.

Di seguito, una sintesi dei principali strumenti oggetto di proroga in materia di ammortizzatori sociali e di licenziamenti.

SINTESI AMMORTIZZATORI SOCIALI “DECRETO RISTORI”

CIG ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO e CIG IN DEROGA

I datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 potranno presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, AO e CIGD, per una durata massima di n. 6 settimane, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

I periodi di ammortizzatori sociali richiesti ed autorizzati in precedenza ai sensi del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle n.6 settimane previste dal Decreto Ristori.

I trattamenti saranno riconosciuti:

– ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di n. 9 settimane, previsti dal Decreto Agosto;

– ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

CONTRAZIONE DEL FATTURATO E CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Per le n. 6 settimane occorrerà verificare l’andamento del fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.

In funzione di tale andamento, sarà dovuto un contributo addizionale pari a:

  1. a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai recenti provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il datore di lavoro dovrà presentare all’INPS domanda di concessione, corredata da autocertificazione relativa all’eventuale riduzione del fatturato. Si ricorda che l’assenza di autocertificazione, comporta l’applicazione automatica del contributo addizionale del 18%.

Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali andranno presentante all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato al 30 novembre 2020.

DIVIETO LICENZIAMENTO

Fatte salve le deroghe indicate nel Decreto Agosto e ribadite nel Decreto Ristori e le conseguenti indicazioni per procedere alle eventuali risoluzioni dei rapporti di lavoro, viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il divieto di:

– attivare procedure di licenziamento collettivo;

– recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALL’INTERVENTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ai datori di lavoro, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedano trattamenti di ammortizzatori sociali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di n.4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Decreto Agosto, potranno rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto.

In tal caso, potranno presentare istanza per accedere agli ammortizzatori sociali introdotti dal Decreto Ristori.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni necessità o supporto.

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