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Industria legno-arredamento: rinnovato il contratto collettivo

Rinnovato il contratto collettivo per i dipendenti dall’industria legno-arredamento-boschivi e forestali. Nei giorni successivi ne è stata formalizzata la firma per la effettiva operatività. Il contratto era scaduto il 31 marzo 2019 e decorre dal 1° aprile 2019 con scadenza al 31 dicembre 2022. Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste per i vari istituti contrattuali, le parti hanno stabilito che le nuove disposizioni nonché le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali con la citata intesa decorrono dal 1° gennaio 2021.

Una prima variazione della tabella retributiva è stata stabilità in maniera retroattiva dal 1° settembre 2020.

TRATTAMENTO ECONOMICO

In osservanza di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 “Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil”, le Parti individuano il trattamento economico come segue.

Viene confermato l’impianto definito nel precedente C.C.N.L. sottoscritto il 13 dicembre 2016 con scadenza 31 marzo 2109 parte nona, che si intende integralmente confermato.

Entro il mese di gennaio 2021 e di gennaio 2022, le parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a valere dal 1° gennaio a copertura degli anni 2021 e 2022 sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente come pubblicato dall’ISTAT.

Inoltre il contratto collettivo nazionale individua i minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale intesi quale trattamento economico minimo (TEM). La loro variazione avverrà secondo la metodologia sopra indicata. Inoltre, a copertura ed in ragione degli andamenti inflattivi non riconosciuti né erogati a gennaio 2020 -come previsto dal C.C.N.L. 13 dicembre 2017 – verrà riconosciuto, a partire dal mese di settembre 2020 un aumento dei minimi di importo differente a seconda dei vari livelli.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

A valere dal 1° luglio 2020 l’elemento di garanzia retributivo sarà pari a € 25 e va corrisposto solamente se ricorrono le specifiche condizioni previste dal contratto collettivo.

In caso di CIG per un periodo superiore ai 20 settimane, CIGS o mobilità l’elemento di garanzia non verrà erogato.

La nuova tabella retributiva a decorrere dal 1° settembre 2020 è disponibile presso gli uffici della sede Territoriale di riferimento o reperibile su questo stesso sito internet nell’Area Riservata “Tabelle Retributive” per il periodo della sua validità.

Per quanto riguarda, invece, la modifica degli altri istituti contrattuali (es: contratti a termine, somministrazione, part-time, apprendistato ed altri normativi) il testo dell’accordo di rinnovo è disponibile presso i citati uffici che restano a disposizione per ogni informazione/ chiarimento necessario ed assistenze.

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