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Quarantena – Conguaglio somme anticipate dal datore di lavoro – Le istruzioni

L’INPS ha fornito indicazioni operative per il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro in attuazione delle disposizioni di una norma del decreto cura Italia in materia di quarantena da covid19.

Tali indicazioni riguardano il trattamento economico erogato dai datori di lavoro ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS (in base al settore aziendale e alla qualifica del dipendente), limitatamente all’importo anticipato per conto dell’Istituto.

In via preliminare, l’INPS ricorda il quadro normativo disciplinato, le procedure da seguire riguardo a:

  • equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento (comma 1);
  • equiparazione alla degenza ospedaliera dell’assenza dal lavoro per determinate categorie di lavoratori “fragili”, specificamente individuate, fino al 15 ottobre 2020 (comma 2);
  • trattamento economico ordinariamente previsto per la malattia in caso di malattia conclamata da COVID 19 (comma 6).

Per ciascuna delle tre fattispecie di cui sopra, è richiesto un apposito certificato medico.

L’INPS indica, inoltre, le modalità con cui il datore di lavoro può venire a conoscenza, nel rispetto della normativa in materia di privacy, della causale del certificato medico fornito dal lavoratore e le istruzioni per i conguagli nel flusso Uniemens.

Infine, nel caso in cui l’importo anticipato fosse stato già recuperato a conguaglio dal datore di lavoro come indennità di malattia, sono previste apposite istruzioni operative per la restituzione e la sistemazione del relativo evento nel flusso Uniemens.

Per ogni approfondimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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