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Superbonus – Lastrico solare esclusivo e soggetto non residente – Risposte n.499/E/2020 e 500/E/2020

Ammesso l’Ecobonus al 110% per l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva, come intervento “trainante” di tipo condominiale, in presenza di spese sostenute interamente dal condòmino proprietario, anche in misura eccedente la propria quota millesimale di proprietà.

Sì al Superbonus in favore di un condòmino non residente, che può usufruire del beneficio nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in due differenti Risposte.

In particolare, nella prima Risposta, l’Amministrazione finanziaria affronta l’ipotesi di un intervento condominiale eseguito dal proprietario di un’abitazione alla quale è accorpato, con un unico accatastamento ed un’unica rendita, il lastrico solare di proprietà esclusiva, a copertura dell’intero edificio.

Il condòmino intende eseguire sul lastrico solare, a proprie spese, un intervento di isolamento termico, nonché l’istallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia e chiede se siano tali opere ammesse all’Ecobonus al 110%.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • l’intervento di isolamento termico (come intervento condominiale “trainante”), nonché l’installazione dell’impianto fotovoltaico (come intervento “trainato”) sono entrambi agevolabili con l’Ecobonus al 110%, a condizione che l’assemblea condominiale autorizzi all’unanimità l’esecuzione dei lavori ed il sostenimento delle spese in via esclusiva;
  • previa autorizzazione del condominio, per l’isolamento termico del lastrico solare il proprietario può beneficiare del Superbonus «per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base alla quota condominiale»;
  • la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici necessari ad ottenere il beneficio (l’intervento deve coinvolgere più del 25% della superficie disperdente lorda e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, o la classe più alta) deve essere effettuata con riferimento all’intero edificio;
  • per le spese sostenute per l’installazione dei pannelli solari per la produzione di energia elettrica, il Superbonus spetta entro il limite massimo non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto stesso. In caso di contestuale installazione del sistema di accumulo, opera un autonomo limite di spesa, pari ad ulteriori 48.000 euro (nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità del sistema);
  • per i lavori di isolamento termico, le fatture relative alle spese sostenute dal condòmino ed i bonifici devono essere intestati al condominio e gli adempimenti ai fini della fruizione del Superbonus possono essere eseguiti sia dall’amministratore che dal proprietario del lastrico solare;
  • per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, le fatture ed i bonifici devono essere intestati al singolo condòmino.

Nella seconda Risposta, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’Ecobonus potenziato al 110% ad un condòmino non residente, proprietario di un’unita immobiliare in un condominio nel quale verranno effettuati gli interventi agevolabili.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, il condòmino può usufruire del beneficio mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito.

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