Ultime notizie
Home / News tematiche / Lavoro, relazioni industriali e welfare / Distacco intrasocietario  da Paesi terzi – Chiarimenti INL

Distacco intrasocietario  da Paesi terzi – Chiarimenti INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito precisazioni utili in ordine alla corretta gestione da parte dei datori di lavoro della fattispecie del distacco intrasocietario, attraverso la quale è possibile l’ingresso in Italia dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione provenienti da Paesi terzi.

Si rammenta che l’ingresso in Italia di tali categorie di lavoratori per prestazioni di lavoro subordinato a seguito di trasferimenti intra-societari riguarda l’ingresso dei citati lavoratori al di fuori delle quote.

L’Ispettorato ricorda, innanzitutto, che si definisce “trasferimento intrasocietario” il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, intesa quale:

– sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito;

– impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, ai sensi dell’art.2359 c.c. – c.d. distacco infragruppo – a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento.

L’entità ospitante interessata deve espletare una apposita procedura presso lo sportello Unico Immigrazione dimostrando documentalmente la presenza di tutte le condizioni utili per il rilascio del relativo nulla-osta.

Chiarimenti, informazioni ed eventuale assistenza nei rapporti con lo sportello unico immigrazione presso la Prefettura possono essere richiesti presso la sede Territoriale di riferimento.

Print Friendly, PDF & Email

Check Also

Rapporto pari opportunità: prorogato dal 30 aprile 2024 al 15 luglio 2024 il termine ultimo per la presentazione del rapporto biennale

Il Ministero del Lavoro ha comunicato la proroga dal 30 aprile 2024 al 15 luglio …