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Imposta di Bollo nelle gare pubbliche – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.7/E/2021

No all’applicazione dell’imposta di bollo sulla “domanda di partecipazione” ad una procedura di gara negoziata né sulla “manifestazione d’interesse” a valle di un’indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, come pure sulle offerte economiche non seguite dall’accettazione da parte della P.A.

L’Agenzia delle Entrate torna sull’applicabilità dell’imposta di bollo sulle istanze di partecipazione alle gare pubbliche, in una recente Risposta, relativa ad un’istanza d’interpello in materia formulata da un’impresa.

Resta comunque fermo che la mancata osservanza delle norme sul bollo, laddove previsto, non incide sulla ammissibilità e validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell’imposta.

Per completezza si ricorda, inoltre, che per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche, l’imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento.

Inoltre, in base ad alcuni chiarimenti ministeriali forniti in passato, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto.

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