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Moratoria dei debiti (mutui e finanziamenti): proroga al 30 giugno 2021

Novità della Legge di Bilancio 2021 anche per la moratoria dei debiti, che viene estesa fino al 30 giugno 2021.

La proroga è automatica per le richieste già in essere (esistenti); mentre solo per le nuove richieste dev’essere inoltrata domanda.

La proroga al 30 giugno 2021 scatterà automaticamente per le imprese che hanno già fatto la richiesta, salvo dichiarata rinuncia da parte dell’azienda.

Solo le imprese che non hanno ancora aderito devono presentare istanza entro il 31 gennaio 2021.

La moratoria è stata introdotta per sostenere la liquidità delle pmi e aiutarle nel superare la caduta produttiva connessa con l’emergenza sanitaria. Lo scopo è di evitare che un calo della domanda molto forte abbia effetti permanenti sull’attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.

Con l’articolo 41 della Legge di Bilancio 2021 viene disposta la proroga al 30 giugno 2021 della moratoria dei prestiti per le micro, piccole e medie imprese.

Secondo quanto previsto dalla norma, il rinvio di ulteriori 6 mesi dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti, introdotto inizialmente dal decreto Cura Italia e successivamente prorogato dal decreto Agosto, sarà automatico.

Non è prevista quindi la necessità per i titolari di partita IVA di richiedere l’estensione del periodo di moratoria.

Al contrario, nel caso di rinuncia alla moratoria da parte dell’impresa, la volontà di riprendere i pagamenti dovrà essere manifestata al soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021, data che slitta al 31 marzo 2021 per le imprese del turismo (agenzie di viaggio, tour operator, aziende termali, gestori di parchi di divertimento o tematici, guide turistiche) secondo quanto già disposto dal decreto legge n. 104, all’articolo 77 comma 2.

La Legge di Bilancio 2021 estende la possibilità di accedere alla moratoria anche alle imprese non ancora ammesse.

In tal caso, la richiesta di sospensione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2021.

Per la proroga della moratoria da prestiti e finanziamenti, la Legge di Bilancio 2021 incrementa di 300 milioni di euro la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

Proroga moratoria prestiti, mutui e finanziamenti per le PMI: nuove domande entro il 31 gennaio 2021

Alla proroga automatica per le imprese ed i professionisti già beneficiari della moratoria, la Legge di Bilancio 2021 affianca la riapertura della fase di ammissione al beneficio.

Riprendendo quindi quanto già disposto dal decreto Cura Italia n. 17/2020, all’articolo 56, per effetto delle novità disposte dalla Manovra:

  • fino al 30 giugno 2021 non è possibile revocare le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, alla data del 17 marzo 2020, sia per le somme utilizzate che per quelle non ancora utilizzate;
  • i contratti relativi a prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente al 30 giugno 2021 sono prorogati, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
  • il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi a mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche se perfezionati con il rilascio di cambiali agrarie, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Non cambia la modalità di accesso alla moratoria.

La comunicazione dovrà essere inviata dall’impresa al soggetto finanziatore tramite PEC o tramite altri meccanismi che consentano di tener traccia della data di trasmissione.

Nella comunicazione l’impresa dovrà autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
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