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Ammortizzatori sociali COVID19: le istruzioni per chiedere le 12 settimane legge di bilancio 2021

L’INPS ha provveduta a definire le procedure informatiche per la trasmissione delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali (CIG Ordinaria, CIG in Deroga, Assegno Ordinario del Fondo di Integrazione Salariale) connessi all’emergenza sanitaria da Covid19 e previsti dalla legge di Bilancio 2021.

E’ stata sancita, infatti, la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di n. 12 settimane di tali strumenti, con causale “COVID 19 L.178/20”, nel periodo compreso tra il 01/01/2021 ed il 31/03/2021 per la CIGO e dal 01/01/2021 al 30/06/2021 per Assegno Ordinario e CIGD.

L’INPS chiarisce che si potrà ricorrere ai trattamenti in questione a prescindere dall’effettivo utilizzo (entro il 31/12/2020) degli ammortizzatori sociali di cui alle precedenti disposizioni normative (in ultimo, decreto Ristori).

Il nuovo periodo di ammortizzatori sociali, inoltre, non è connesso agli andamenti del fatturato e, dunque, non è dovuto alcun contributo addizionale.

Gli interventi sono relativi ai lavoratori che, alla data del 01/01/2021, risultino alle dipendenze delle aziende richiedenti gli ammortizzatori sociali.

I periodi precedenti di integrazione salariale, se collocati, anche parzialmente, successivamente al 01/01/2021, sono imputati, ove autorizzati, sempre alle n.12 settimane di cui alla legge di Bilancio 2021.

Per il settore agricolo (CISOA) è prevista la concessione del trattamento per sospensione dell’attività lavorativa sempre connessa all’emergenza da Covid19 (causale CISOA L. 178/20) per una durata di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 01/01/2021 ed il 30/06/2021. L’intervento potrà essere richiesto, anche in questo caso, pur se non siano state presentate domande CISOA connesse alla precedente normativa.

L’INPS, infine, fa presente che i datori di lavoro potranno inviare le domande a prescindere dall’avvenuto rilascio, da parte delle sedi territoriali, delle autorizzazioni relative alle eventuali n. 6 settimane richieste in precedenza (decreto Ristori).

Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (per le istanze riferite al mese di gennaio 2021, a a pena di decadenza, le stesse andranno inviate entro il 28/02/2021, anche se è in discussione una ipotesi di ulteriore proroga di detto termine al 31/03/2021).

Il termine per la trasmissione dei dati relativi al pagamento diretto dei trattamenti o al saldo degli stessi è fissato sempre entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero entro il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di concessione, se più favorevole.

Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni necessità e supporto.

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