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Il credito d’imposta per aumenti di capitale effettuati fino al 30 giugno 2021 in favore delle società ricapitalizzate

In merito al credito d’imposta per aumenti di capitale, la legge di bilancio 2021 ai commi 263 e 264 dell’articolo 1, rinnova il solo incentivo fiscale in favore della società e non anche dei soci (come previsto in precedenza dal Decreto Rilancio).

Il presupposto per ottenere il bonus fiscale è che l’impresa effettui una operazione di aumento di capitale sociale entro il giorno 30 giugno 2021, e che l’operazione venga sia deliberata ma anche effettivamente versata la somma.

Il credito d’imposta si calcola sul reale conferimento (l’importo deliberato e quello poi effettivamente conferito possono anche essere divergenti).

Le forme societarie che possono usufruire del credito d’imposta sono:

  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società a responsabilità limitata semplificata;
  • società cooperative;
  • società europee;
  • società cooperative europee.

Queste devono avere sede in Italia.

Rimangono escluse dal credito di imposta le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari.

Le società per poter ottenere l’agevolazione, devono anche presentare determinati requisiti, nello specifico:

  • nell’esercizio 2019 deve aver conseguito ricavi per un importo compreso tra 5 e 50 milioni di euro;
  • nei mesi di marzo ed aprile del 2020 deve aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • non deve rientrare, alla data del 31 dicembre 2019, tra le imprese in difficoltà, secondo le definizioni dei Regolamenti UE sugli aiuti di Stato, anche nel caso in cui, successivamente, sia stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità dell’attività;
  • deve possedere una posizione di regolarità contributiva e fiscale;
  • deve possedere una posizione di regolarità in relazione alle normative: edilizie, urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della tutela ambientale;
  • non deve aver ricevuto, e successivamente non rimborsato, aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non deve essere in una delle situazioni ostative previste dalla normativa antimafia;
  • non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale, e non deve essere stata presentata o depositata una istanza volta a dichiararne lo stato di insolvenza o l’avvio di una procedura concorsuale;
  • nei cinque anni precedenti, nei confronti degli amministratori o dei soci non devono essere intervenute condanne definitive per reati tributari (con interdizione dai pubblici uffici per un periodo di almeno un anno).

Alla società che presenta i requisiti sopra indicati, e che abbia effettuato una operazione di aumento del capitale sociale entro il giorno 30 giugno 2021, le viene riconosciuto un credito di imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del Patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino ad un ammontare pari al 50% dell’aumento di capitale realmente versato.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipologia, da parte della società, effettuata prima del giorno 1 gennaio 2025 comporterà la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo eventualmente utilizzato, aumentato degli interessi legali.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione della ricapitalizzazione, ma dopo l’approvazione del bilancio 2020, e fino al 30 novembre 2021.

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